Home Page
 
Cos'è il test di paternità?
Finalità del test di paternità
Come si effettua un test di paternità?
   • Estrazione del DNA dal campione biologico
   • Determinazione del profilo genetico
Quando si può effettuare un test di paternità ?
   • In gravidanza (Prenatale)
   • Dopo la nascita (Postnatale)
Materiale biologico utilizzabile per effettuare il test del DNA
Risultati del test di paternità
Tipi di test di paternità
   • Il test di paternità informativo
   • Il test di paternità legale
Il Kit di prelievo "fai da te"
   • Il Kit di prelievo
   • Come usare il Kit di prelievo
   • Richiedi un Kit di prelievo
Casi deficitari
   • Mancanza della madre
   • Mancanza del padre
Affidabilità del test e controlli di qualità
Relazioni tecniche di esempio
Altre tipologie di esami mediante analisi del DNA
Test di maternità
Test di parentela
(consanguineità)
     • Test di Consanguineità tra fratelli
     • Test di Consanguineità nonno/nipote o zio/nipote
     • Test di Consanguineità tra sorelle o nonne/nipoti o zie/nipoti
    
• Test di Consanguineità per fini di Immigrazione (Ricongiungimento familiare)
• Test di zigosità
Determinazione del profilo genetico per identificazione personale
Banca del DNA
• Analisi del DNA per fini Forensi

   • Utilizzo in Genetica forense del DNA mitocondriale
Tempi di esecuzione dei test
Costo degli esami e modalità di pagamento
Garanzie offerte dal ns Centro
Tutela della Privacy
Modulistica
Richiedi un test del DNA
Domande frequenti (FAQ)
La Sezione Genetica Forense del Laboratorio GENOMA
Numero Verde
test di paternità TEST DI CONSANGUINEITA' PER FINI DI IMMIGRAZIONE (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE)






La Sezione Genetica Forense del Laboratorio GENOMA da anni collabora con successo con un prestigioso organismo internazionale, l’ O.I.M. (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) per la realizzazione di progetti volti all'ottenimento del diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini extracomunitari, fornendo le prove di consanguineità.

Il seguente documento descrittivo del suddetto progetto viene integralmente riportato nel ns. sito web per gentile concessione dell’O.I.M. di Roma.
Il documento può essere anche scaricato in
formato Acrobat Reader (.pdf; 292 Kb)

 

 


Unità familiare e test del DNA

- PRINCIPI E METODOLOGIE -

 

IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il diritto al ricongiungimento familiare è il diritto di ciascun individuo a riunificarsi con i familiari stranieri residenti all’estero. Si tratta di un diritto di particolare interesse non solo in quanto riguarda il nucleo fondante della società - la famiglia - e ha delle ripercussioni su individui diversi dal titolare del diritto stesso, ma anche perché trova applicazione in stretta correlazione con altri diritti come quello a preservare la propria cultura e le proprie tradizioni o il diritto a crescere e svilupparsi nell’ambito di un contesto conosciuto e sicuro. Ciò è ancora più significativo se si parla di migranti.

Rappresentando una delle possibilità di ingresso e residenza regolari di cittadini stranieri, il ricongiungimento familiare è anche alla base di una politica migratoria coerente e responsabile. L’esempio italiano mostra come circa un quarto (24,3%) degli immigrati presenti nel paese siano entrati per motivi di famiglia. Il ricongiungimento familiare contribuisce inoltre a determinare un bilanciamento della composizione di genere e per classi di età della popolazione immigrata, poiché ai giovani maschi adulti - che compongono la gran parte dei migranti - si aggiungono le donne ed i minori. Esso può essere dunque considerato uno strumento che contribuisce alla stabilizzazione dei flussi migratori e un indicatore della maturazione del progetto migratorio dei singoli individui che, circondati dalla famiglia, riescono finalmente a focalizzare la loro attenzione e il loro interesse sul proprio processo di integrazione nel paese ospitante.

 

 

1. QUADRO GIURIDICO


1.1 Contesto internazionale
Il ricongiungimento familiare fu codificato per la prima volta a livello internazionale dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. L’articolo 16 della suddetta dichiarazione stabiliva due importanti principi: l’importanza della famiglia come gruppo naturale e fondamentale della società e il diritto della famiglia a ricevere protezione dalla società e dallo Stato.

Norme e convenzioni successive come il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui diritti del fanciullo, hanno trattato sia il principio dell’unità della famiglia che il tema del ricongiungimento familiare. Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconosce l’importanza di proteggere e assistere la famiglia “in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell’educazione di figli a suo carico”. La Convenzione sui diritti del fanciullo stabilisce, all’articolo 8, il diritto del fanciullo a preservare i rapporti familiari e, all’articolo 9, dichiara che gli Stati membri devono vigilare “affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo”.

Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici all’articolo 23 dichiara che il diritto a fondare una famiglia deve essere riconosciuto dagli Stati. Da ultimo la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie all’articolo 44, sebbene lasci ai paesi firmatari un alto grado di discrezionalità in merito alle procedure di attuazione, ribadisce l’importanza che gli Stati prendano misure appropriate per assicurare la protezione dell’unità della famiglia del lavoratore migrante.

La comunità internazionale rivolge particolare attenzione al ricongiungimento familiare di gruppi vulnerabili come i rifugiati. Anche il rapporto della quarantesima sessione del Comitato Esecutivo dell’Alto Commissariato per i Rifugiati (12 Ottobre 1998), ha trattato il tema dell’unità familiare. In particolare esso fa riferimento all’articolo 16 comma 3 della Dichiarazione Internazionale sui diritti umani e all’articolo 23 comma 1 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Gli Stati sono esortati a sviluppare azioni per facilitare e accelerare il ricongiungimento familiare di rifugiati, soprattutto se il capofamiglia è stato riconosciuto rifugiato.

In ambito Consiglio d’Europa, due sono i principali strumenti internazionali che affrontano il tema della famiglia e del ricongiungimento familiare: la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta Sociale Europea.

La prima, siglata nel 1950, consacra il diritto alla vita privata e familiare all’articolo 8 stabilendo che “non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto”. La Carta Sociale Europea adottata nel 1961 e successivamente modificata nel 1988 e nel 1996, all’articolo 16 definisce la famiglia come “cellula fondamentale della società” e all’articolo 19 prevede una tutela particolare in favore delle famiglie dei lavoratori migranti, specificando che gli Stati contraenti devono “agevolare, per quanto possibile, il ricongiungimento familiare”.

Sebbene diversi strumenti del diritto internazionale garantiscano e sottolineino in vari modi il valore della famiglia e l’importanza dell’unità familiare, finora la comunità internazionale stenta a definire questo principio come un diritto reale e effettivo; al contrario, spetta alle autorità nazionali emanare ed attuare delle norme in merito. Tale circostanza rafforza il potere discrezionale delle amministrazioni locali.

E’ opportuno allora sottolineare che, a dispetto dell’utilizzo da parte della comunità internazionale di espressioni come “intraprendere le necessarie azioni” o “intraprendere le misure più opportune”, ancora non esiste per gli Stati un obbligo formale di assicurare l’effettivo godimento del diritto al ricongiungimento familiare.


1.2 Contesto regionale
Oltre che da strumenti internazionali riconosciuti, l’importanza dell’unità della famiglia è sottolineata anche da diverse convenzioni di carattere regionale.
La Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli del 1981, all’articolo 18 afferma che la famiglia costituisce il nucleo fondamentale e la base della società e che per questo deve essere protetta dagli Stati sia in termini di tutela fisica che morale. Lo stesso articolo aggiunge che è compito dello Stato assistere e supportare la famiglia in quanto essa è la custode dei valori tradizionali e morali riconosciuti dalla società.

L’articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01), ora parte integrante della Costituzione dell’Unione Europea, dichiara che il diritto di sposarsi e di formare una famiglia sarà garantito nel rispetto delle leggi nazionali che disciplinano l’esercizio di questi diritti.

Di recente l’Unione Europea ha tentato di stabilire una disciplina completa sul ricongiungimento familiare con la Direttiva del Consiglio 2003/86/EC del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare. L’obbiettivo della direttiva era di stabilire le condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare da parte di cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

La Direttiva 2003/86/EC è, senza alcun dubbio, il primo strumento a livello europeo che stabilisce un quadro legislativo integrato sul ricongiungimento familiare. Il merito di questo strumento sta nel fatto che, per la prima volta, il ricongiungimento familiare perde il suo carattere di mera aspirazione e viene qualificato come un vero e proprio diritto. La critica che viene mossa da più parti è che invece di stabilire e identificare dei principi comuni e condivisi a livello europeo sul ricongiungimento familiare, la Direttiva continua a lasciare troppo spazio al potere discrezionale degli Stati membri.

Così, nonostante una specifica attenzione venga rivolta da parte di specifici articoli all’importanza del ricongiungimento familiare come strumento per l’effettiva e completa integrazione nello Stato membro1 di cittadini di paesi terzi, specialmente nel caso di rifugiati2, la possibilità di limitare il diritto in questione è ancora nelle mani del singolo Stato membro3.
Non di meno, uno dei punti rilevanti di questa direttiva è la possibilità prevista dall’articolo 5 del Capitolo III, che “le competenti autorità degli Stati membri al momento di esaminare una domanda di ricongiungimento, possano condurre ogni accertamento ritenuto necessario al fine di dimostrare l’evidenza di una relazione familiare”. “Gli Stati membri” continua la Direttiva, “potranno considerare, come prova della relazione familiare, elementi come l’avere un figlio in comune, una precedente convivenza, la registrazione del rapporto di coppia e ogni altro mezzo di prova che si dimostri attendibile”. Questa norma, applicata in favore del richiedente, potrebbe essere estremamente utile in quei paesi in via di sviluppo che sono privi di uffici di anagrafe che permettono di certificare i legami familiari.

Tutte queste disposizioni devono essere recepite e attuate all’interno degli ordinamenti nazionali dell’Unione Europea entro il 3 ottobre 2005.


1.3 Contesto italiano

In Italia i diritti correlati alla famiglia sono garantiti in prima istanza dall’articolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana (1948), che conferma, all’interno della legislazione nazionale, l’importanza della famiglia come soggetto fondamentale della società.

Più specificamente, secondo l’attuale normativa sull’immigrazione (articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, come modificato dalla legge 189/2002), il ricongiungimento familiare è riconosciuto come un effettivo “diritto soggettivo”. Questo implica che contro la violazione o l’errata applicazione di tale diritto, un cittadino italiano o straniero può avvalersi di assistenza legale e presentare ricorso al tribunale civile.

Ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico, i cittadini stranieri che fanno domanda di ricongiungimento familiare devono:

1. dimostrare di soddisfare specifici criteri definiti per legge (alloggio, reddito, permesso di soggiorno, ecc.);
2. presentare la domanda di ricongiungimento alla Questura competente per territorio (in attesa di un istituendo ufficio che si occuperà di tutte le questioni inerenti all’immigrazione).

Il cittadino può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari:
•    il coniuge non legalmente separato;
•    figli minori a carico, anche se sono figli del solo coniuge;
•    figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni oggettive, provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti una invalidità totale;
•    genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, e genitori ultra-sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.

Ai fini del ricongiungimento, per minore si intende chi non abbia compiuto il diciottesimo anno di età. I minori adottati, considerati come adottati o sotto tutela sono trattati come figli.
Dopo aver esaminato la domanda e i relativi documenti, le competenti autorità di polizia rilasciano al richiedente una specifica autorizzazione -Nulla Osta - contenente tutti gli estremi identificativi dei familiari residenti nel paese terzo.

 

 

2. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E TEST DEL DNA

2.1 Considerazioni generali

Negli ultimi anni, le preoccupazioni legate alla sicurezza di molti governi occidentali, la necessità di contrastare il crescente fenomeno del traffico degli esseri umani, (specialmente minori) e l’affermazione di una concezione “occidentale” della famiglia nucleare (madre, padre e figli minorenni), hanno contribuito a produrre un approccio ed un’interpretazione restrittivi del diritto al ricongiungimento familiare.

Questo approccio si è tradotto sia nella limitazione delle categorie dei membri della famiglia titolari del diritto al ricongiungimento che nell’imposizione di rigidi requisiti per la sola presentazione della richiesta. Tra questi requisiti, di particolare rilievo è la necessità di produrre una documentazione più ampia e specifica per provare la relazione di parentela con familiari residenti all’estero.

In realtà, però, a causa della peculiarità della situazione politica, sociale ed economica di alcuni paesi in via di sviluppo, i richiedenti il ricongiungimento familiare si trovano nell’impossibilità di produrre la certificazione richiesta e non possono quindi soddisfare le condizioni stabilite dai governi “occidentali” per l’emissione dei visti di ingresso.

Le motivazioni alla base dell’impossibilità di produrre tale documentazione - per i richiedenti il ricongiungimento residenti in questi paesi - rilevano quando essi:
•  sono cittadini di uno Stato dove non vi è alcuna autorità locale riconosciuta (es. Somalia);
•  provengono da una situazione di guerra e i loro documenti di identità sono stati distrutti o abbandonati durante la fuga;
•  provengono da aree rurali dove non vi sono uffici o enti competenti a rilasciare certificazioni di identità (o dove istituti come il matrimonio e l’adozione non esistono o non richiedono un particolare certificazione o registrazione);
•  non possono rivolgersi alla propria autorità nazionale per ragioni di opportunità, paura di persecuzioni o sicurezza (richiedenti asilo o rifugiati).
In alcuni di questi casi sono gli stessi Consolati a non accettare le certificazioni prodotte, per esempio:
•  quando la documentazione prodotta non soddisfa gli standard di certificazione occidentali;
•  quando la documentazione viene ritenuta falsa o contraffatta.

Questi sono i casi in cui i richiedenti il ricongiungimento familiare possono guardare al test del DNA come ad una soluzione ai loro problemi di documentazione.



2.2 Che cos’è il test del DNA?
Il vasto panorama delle indagini di genetica forense e i temi scientifici ad essi sottesi sono oggi oggetto di studio da parte di una vasta comunità scientifica internazionale. La speciale connotazione della disciplina giustifica pienamente l’esistenza di laboratori interamente dedicati alla ricerca e alle applicazioni casistiche di questo settore. Il processo di autonoma strutturazione dei laboratori forensi è da anni una realtà in molti paesi europei e negli Stati Uniti ed è oggi chiaramente in atto anche in Italia. A tale processo partecipano enti pubblici (Istituti di medicina legale, laboratori di polizia scientifica ed altri) e laboratori privati. Centri e laboratori di genetica forense si sono sviluppati in completa autonomia rispetto alla fondamentali discipline biologiche e mediche di riferimento (medicina legale, genetica, biologia molecolare). Alcuni di essi mantengono organiche forme di collaborazione con organismi e gruppi di lavoro internazionali e cooperano con questi nel sorvegliare l’evoluzione scientifica e tecnologica del settore e garantire la validità dei risultati.

In biologia la cellula è l’unità di costruzione e di funzionamento del corpo umano e di tutti gli altri esseri viventi. Nell’uomo la cellula iniziale nasce dall’unione di una cellula materna e una paterna. Dal momento che nel nucleo di entrambe si trovano 23 cromosomi, una volta uniti mediante fecondazione, quest’ultimi daranno avvio ad un processo di duplicazione e divisione di cellule fino ad arrivare al risultato finale, ovvero ad un essere umano. Ne consegue che in ogni cellula del nostro corpo (cellula della pelle, del fegato o di un capello) è presente l’informazione genetica che permette la costruzione ed il funzionamento del nostro organismo. I cromosomi sono quindi i vettori dell’informazione genetica: essi sono formati da filamenti di DNA a loro volta composti da nucleotidi.

Se confrontassimo il DNA umano con un libro, potremmo immaginare un testo composto da 3000 volumi di 1000 pagine con 1000 lettere per ciascuna pagina. Scoprire che all’interno di questo immenso testo oltre alle sequenze codificanti (geni) che servono per la costruzione e il funzionamento dell’essere vivente, vi sono delle sequenze non codificanti (che rappresentano quasi il 95% del nostro DNA) ha rappresentato un grande passo in avanti per la scienza. Ulteriore fondamentale scoperta è stata quella che all’interno delle sequenze non codificanti vi erano delle sequenze ripetute, ossia dei piccoli segmenti di DNA presenti in tutti gli individui ma variabili nel numero di ripetizioni da soggetto a soggetto. Questa variabilità tra individui o polimorfismo genetico, è quella particolarità che spiega l’utilità di analizzare specifiche regioni del DNA (Short Tandem Repeats, STRs) a scopo di identificazione.

Nella ricerca biologica di paternità e maternità è oggi possibile non solo escludere il rapporto parentale ma anche fornire prove positive di paternità, maternità ed altre relazioni di parentela. Le prove genetiche sono effettuabili su qualsiasi campione biologico costituito da cellule con nucleo (elettivamente su prelievi di sangue e di saliva) provenienti dal figlio e da entrambi i presunti genitori (oppure da probandi tra i quali si ipotizzi una relazione parentale e se ne desideri averne conferma con prove genetiche).

Le prove di laboratorio utilizzano marcatori genetici dotati di alto grado di variabilità ed altamente affidabili. Il panorama di sistemi genetici oggi utilizzabili è assai vario e comprende marcatori usati in epoca precedente all’utilizzo del DNA ricombinante (gruppi sanguigni, sistema maggiore di istocompatibilità - HLA), polimorfismi del DNA nucleare autosomico ed aploide, siti variabili del DNA mitocondriale.

E’ quindi necessario indicare linee di orientamento che consentano l’uso di un comune gruppo di sistemi da parte dei laboratori. Le indagini sul DNA nucleare autosomico oggi elettivamente disponibili per indagini parentali includono polimorfismi minisatelliti, polimorfismi microsatelliti (Short Tandem Repeats, STRs) e polimorfismi di sequenza (SNiPs).

Gli STRs hanno oggi, per diffusione, numero di loci, contenuto polimorfo, quantità di informazioni già disponibili, database di frequenze di popolazioni, facilità di esecuzione e standardizzazione di metodologie d’analisi e - non ultimo - disponibilità di kits commerciali per le tipizzazioni, un ruolo predominante nel settore. Stante la disponibilità e facile accessibilità di tali marcatori, non vi è particolare ragione per utilizzare altre fonti di variabilità in casi ordinari. A ciascun è ovviamente demandato di utilizzare altri sistemi con i quali ha più confidenza (ad esempio il sistema HLA, ovvero ulteriori marcatori molecolari rispetto a quelli di base), in circostanze del tutto speciali.

Pur rinunciando ad indicare una lista di sistemi canonici, il GEFI (Gruppo degli Ematologi Forensi Italiani) è pienamente consapevole dell’esistenza di marcatori disponibili in gruppi di coamplificazione mediante la polymerase chain reaction (PCR) (cioè determinabili insieme nello stesso esperimento) e del fatto che alcuni gruppi di coamplificazione sono disponibili commercialmente. Ciò costituisce un’ovvia base per la costituzione di protocolli convenienti e largamente condivisibili. Pur non esprimendo alcuna preferenza nei confronti dei vari protocollo tecnici disponibili, il GEFI invita all’uso di quei marcatori di più larga diffusione, che abbiano spiccate caratteristiche di robustezza, ripetibilità e controllabilità4.

E’ comunque indispensabile osservare le seguenti condizioni:

a.  Ogni laboratorio deve costituire le proprie analisi su un protocollo tendenzialmente stabile, il cui contenuto polimorfo sia adeguato: ciò è funzione insieme del numero di loci genetici e della somma del contenuto polimorfo di ognuno; la polidispersione dell’informazione genetica su più loci è preferibile alla concentrazione di essa su pochi polimorfismi. Tipicamente, dodici-quindici microsatelliti (ciascuno dotato di eterozigosi equivalente a circa 0.70-0.90) possono garantire la soluzione di un tipico caso di discussa paternità.

b.  Tutti i laboratori devono disporre una base di marcatori genetici aggiuntivi al protocollo standard, ai quali si possa far ricorso in casi dubbi.

Quanto ai metodi, la tipizzazione di STRs si basa sull’amplificazione selettiva di copie del marcatore genetico mediante la tecnica PCR (polymerase chain reaction) e l’analisi di differenze in lunghezza dei frammenti che ne sono generati. L’analisi si svolge con metodi di analisi manuale e con metodi semiautomatici strumentali. Tali metodi sono da considerarsi in principio equivalenti, a condizione che siano rispettati i più comuni parametri di good practice (uso di standards allelici e di peso molecolare, controllo della risoluzione, controlli positivi e negativi, ecc.).

In casi particolari, cioè in assenza della madre, ovvero del padre, nel caso di soggetti deceduti, le indagini sono comunque possibili: analisi su ascendenti o discendenti, analisi su reperti d’autopsia previa esumazione del cadavere, indagini sul cromosoma Y in caso di discendenza maschile. Particolare rilievo assume in molti di questi casi l’analisi statistica, che deve essere intrapresa da personale competente nella valutazione probabilistica dei caratteri ereditati lungo le linee parentali che si abbiano a disposizione.

Tutte le prove di accertamento parentale (si tratti di casi tipici oppure difettivi) devono concludersi con la valutazione probabilistica delle prove di compatibilità ovvero l’enunciazione chiara delle incompatibilità. L’uso di concetti, calcoli, notazioni probabilistici risponde a precise esigenze scientifiche e a norme di buona pratica. In nessun modo tale uso può essere considerato come limitativo o può sminuire il valore delle procedure di identificazione genetica. Il potere di queste è anzi straordinario e la formulazione di un giudizio basato sulle sole prove genetiche ne valorizza l’efficacia. L’espressione probabilistica del convincimento sulla realtà biologica è un fondamentale punto di raccordo con le altre eventuali prove a disposizione di chiunque abbia titolo per assumere decisioni. E’ opinione corrente - anche tra esperti della materia - che l’incompatibilità sia certa, che essa si sottragga al giudizio probabilistico e che sia generalmente esprimibile con affermazioni perentorie di non paternità o non parentela.

 

E’ sempre più evidente tuttavia che questa assunzione è drastica e non tiene in considerazione alcuni oggettivi elementi che integrano il giudizio sulle prove. Tra questi:
•    l’esistenza di mutazioni nella linea germinale del presunto padre, trasmesse al figlio (la distinzione formale tra mutazione ed incompatibilità genetica è spesso difficile);
•    l’occorrenza di errori che, sua pure sporadica e statisticamente improbabile, non può essere ignorata, specie quando siano dall’analista espresse convinzioni probabilistiche estremamente impegnative (ad esempio, sia riportato un altissimo calcolo di probabilità di paternità).

In linea di principio, tenendo conto di errori e mutazioni, anche l’ipotesi di non paternità può essere descritta in termini probabilistici. La sua espressione in questi termini contribuirebbe anzi ad unificare sul piano formale l’espressione del giudizio in materia di discussa parentela. Non è tuttavia possibile ignorare che questo aspetto delle genetica forense è in fase di elaborazione e che l’opinione comune privilegia l’espressione del giudizio in termini di ‘certezza’.

A prescindere da questo problema, l’espressione della probabilità di paternità in termini numerici deve assumere la forma dei seguenti indici probabilistici: LR (likelihood ratio, o rapporto di verosimiglianza) = X/Y (X, fattore di segregazione; Y, frequenza del carattere trasmesso). LA LR è un numero intero, la cui grandezza esprime il favore che l’ipotesi di paternità gode rispetto a quella di non paternità, o in altre parole la probabilità di individuare soggetti per caso compatibili con l’assetto genetico di provenienza paterna del figlio.

P (probabilità di paternità) = 1/(1+(Y/X)).

Questa notazione si chiama probabilità di paternità ed è una trasformazione algebrica della LR. Meglio espressa in decimali dell’unita (ad es. 0.9995) oppure (più criticabilmente) in percentuale (ad es.: 99.95), essa esprime gli stessi concetti già enunciati per LR.

E’ opinione comune che la paternità sia praticamente provata quando P > 0.9972. Questa convinzione ha radici storiche in quanto indicata da uno degli autori forensi che più hanno contribuito all’introduzione di criteri probabilistici nella valutazione delle prove di Paternità (Eric Essen-Moeller, 1938). Passata tale soglia, la paternità si considera ‘praticamente provata’ secondo un cd. predicato verbale di impiego comune. L’uso di soglie e predicati verbali è progressivamente obsolescente. E’ raro che un protocollo di indagine del tipo di quelli appena delineati che illustri la compatibilità genetica tra un presunto padre e un figlio non oltrepassi di almeno due ordini di grandezza tale soglia. Pur nella consapevolezza della consuetudine all’uso di soglie e predicati verbali, il GEFI invita tutti gli esperti e specialisti ad esprimere l’opinione probabilistica nella sua più autentica accezione, usando due notazioni (P e LR) e promuovendo la comprensione del loro significato presso operatori del diritto.

Questa raccomandazione, e in generale l’invito a seguire le continue evoluzioni nel campo dell’analisi del DNA in ambito forense, è rivolta agli operatori del settore e a tutti coloro che intendono assumere l’onere e la responsabilità di eseguire indagini biologiche per l’accertamento del rapporto parentale.

 

 

3. L’OIM E IL TEST DEL DNA
Il test del DNA si è rivelato uno strumento di grande efficacia nella verifica della relazione di parentela ai fini del ricongiungimento familiare. In effetti, tale esame se effettuato su base volontaria e svolto nell’interesse dei richiedenti, è un mezzo di particolare utilità per ristabilire l’effettività di un diritto attraverso la determinazione dell’identità di un individuo - quando è altrimenti impossibile verificare la relazione familiare5.

Sulla base dell’esperienza maturata dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Nuova Zelanda, Australia e Stati Uniti, e a seguito di una richiesta da parte del Ministero degli Affari Esteri italiano, l’ufficio OIM di Roma ha iniziato a utilizzare il test del DNA per esaminare le richieste di ricongiungimento familiare di cittadini somali in Italia per agevolare l’ingresso dei loro familiari residenti all’estero.

Per molti anni, infatti, le richieste di visto in Italia di cittadini somali, sebbene ben documentate e corredate dall’autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità italiane (Nulla Osta), erano state rigettate o erano rimaste sospese presso i Consolati italiani (in particolare a Nairobi e ad Addis Abeba) a causa della assenza in Somalia di un’autorità riconosciuta in grado di rilasciare la documentazione necessaria a provare il vincolo di parentela o l’identità del richiedente.

E’ stato allora che le Missioni dell’OIM di Roma, Addis Abeba e Nairobi hanno iniziato a cooperare allo scopo di creare una procedura strutturata per l’esame delle richieste di ricongiungimento familiare attraverso il test del DNA.

I primi passi di tale cooperazione sono stati:
•    la creazione di un database volto alla registrazione delle informazioni riguardanti i richiedenti il ricongiungimento familiare residenti in Italia e nei paesi di origine;
•    l’individuazione di un laboratorio specializzato a cui rivolgersi per la determinazione delle relazioni parentali e a cui inoltrare i campioni di DNA prelevati in Italia, in Kenya e in Etiopia;
•    l’elaborazione e la predisposizione di specifici formulari per l’identificazione dei richiedenti da fare compilare ai diretti interessati;
•    la distribuzione alle Missioni OIM nei paesi interessati dei Kit e delle attrezzature necessarie per il prelievo del DNA;
•    la sigla di un accordo con un corriere di spedizioni internazionali.

Tali attività, inizialmente realizzate in collaborazione con gli uffici OIM a Nairobi e Addis Abeba, sono state oggi estese ad altri uffici OIM nel mondo in particolare alle Missioni OIM ad Accra e Lagos; test del DNA sono stati effettuati anche presso le Missioni OIM del Cairo, Damasco, Dar Es Salam, Khartoum, Islamabad, Londra, Oslo, e presso il Consolato italiano nello Yemen.

Sino ad oggi (Novembre 2004) la valutazione delle attività può considerarsi positiva e, dopo un primo periodo in cui sono stati registrati alcuni casi negativi (non attribuzione della parentela), l’orientamento e il counselling offerti dall’OIM hanno contribuito a cambiare questo trend.

L’esiguo margine di errore del DNA (sicuro al 99,9 %) e la procedura non invasiva seguita per il prelievo del DNA, ha contribuito a raggiungere il duplice scopo di aumentare la fiducia dei richiedenti nei confronti di questo esame e scoraggiare richieste infondate.

In collaborazione con le Ambasciate e i Consolati italiani e grazie al contributo delle sue Missioni nel mondo, negli ultimi quattro anni, l’OIM è riuscita ad esaminare oltre 650 richieste di ricongiungimento familiare.

Il grafico che segue illustra la ripartizione dei casi per nazionalità e aree di provenienza.

RICHIESTE DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DA MAGGIO 2001 A NOVEMBRE 2004
•    Totale richieste di ricongiungimento esaminate (*): 650
•    Totale in attesa di risultato: 75
•    DNA effettuati in Italia per richieste di coesione familiare (**): 15

- Totale positivi:     489
- Totale negativi:     31
- Totale rinunce:     55




* L’esame delle richieste di ricongiungimento familiare dei cittadini nigeriani e ghanesi é iniziato nel luglio 2004.
** Tale numero non é incluso nel totale delle richieste di ricongiungimento familiare.
*** Prelievi effettuati in Egitto, Pakistan, Siria, Sudan, Tanzania e Yemen.

 

 

4. LA METODOLOGIA
Per ragioni di chiarezza e semplicità chiameremo “sponsors” i cittadini che presentano la richiesta di ricongiungimento familiare e “applicants” i loro familiari nei paesi di origine. Indicheremo poi con “paese di destinazione” lo Stato dove si trova il richiedente che intende essere raggiunto dai familiari e “paese di origine” lo Stato in cui risiede la persona che vuole ottenere il visto.

La procedura tipo che segue è quella seguita dalle Missioni OIM a Roma, Addis Abeba, Nairobi, Lagos e Accra in riferimento alle richieste di ricongiungimento familiare verso l’Italia.

Step 1
Lo sponsor nel paese di destinazione presenta una richiesta di ricongiungimento familiare, ottiene l’autorizzazione dalle autorità locali (nel caso italiano - Nulla Osta) e invia tale autorizzazione al Consolato X e ai suoi familiari residenti nel paese di provenienza. L’applicant si reca/è convocato al/dal Consolato X e mostra tale autorizzazione. La procedura di richiesta del ricongiungimento familiare può iniziare in maniera diversa a seconda della legislazione e delle norme nazionali del paese di destinazione.


Step 2
Il Consolato X, esamina la correttezza formale e sostanziale della richiesta di ricongiungimento familiare (esame della veridicità del documento che autorizza l’inizio della pratica di ricongiungimento) ed emette una lettera/documento che consegna all’applicant o invia alla Missione OIM nel paese di origine. Tale lettera6 (allegato 1)che contiene le informazioni relative allo sponsor e all’applicant, reca la fotografia dell’applicant e un timbro del Consolato. L’OIM effettua il test del DNA solo dopo aver ricevuto il documento di riferimento dal Consolato X.


Step 3
L’applicante si reca presso l’ufficio dell’OIM dove viene registrato in un’apposita lista o in uno specifico database. L’OIM attribuisce a ciascun applicant un numero progressivo che sarà di lì in poi utilizzato per le successive comunicazioni tra gli uffici OIM; tale precauzione evita l’uso dei nomi degli interessati (KEIT - Kenya; ETIT- Etiopia; NIG - Nigeria; GAN - Ghana, etc.). Le informazioni fornite dagli applicants e registrate dai funzionari dell’OIM riguardano i recapiti degli applicants e degli sponsors e la natura della relazione familiare che li lega. Al momento della registrazione l’applicant corrisponde un contributo all’OIM per la copertura dei costi di registrazione e spedizione.


Step 4
La lista o il database è inviato alla missione dell’OIM nel paese di destinazione, che convoca gli sponsors per effettuare il test del DNA. Un primo counselling viene svolto dall’OIM telefonicamente allo scopo di spiegare la procedura e le ragioni per cui si richiede l’esame nel caso in cui gli sponsors non siano informati della necessità di sottoporsi al test. Gli sponsors vengono generalmente convocati via fax. L’OIM organizza di norma due prelievi del DNA al mese per gruppi di circa 20 persone (ciascuna volta). Prima di presentarsi presso la missione OIM, gli sponsors - attraverso un bonifico bancario - corrispondono all’OIM 155 Euro per ogni test del DNA anticipando anche le spese dei prelievi da effettuare ai loro familiari nei paesi di origine.


Step 5
I funzionari dell’OIM nel paese di destinazione ricevono gli sponsors (in gruppi), iniziano il counselling ed effettuano la registrazione e l’identificazione individuale. La consulenza offerta dal personale dell’OIM presuppone una approfondita conoscenza del contesto socio-culturale del paese di origine degli sponsors e degli applicants. La registrazione individuale è essenziale per l’identificazione degli sponsors; durante la fase di registrazione, il personale OIM redige un Verbale dell’esame del DNA (un documento recante la fotografia dello sponsor)7 e attesta il consenso dello stesso al test del DNA. Tale documento contiene la dichiarazione dello sponsor di volersi sottoporre al test (i genitori di figli minorenni danno il proprio consenso anche per quest’ultimi). Durante la fase di registrazione l’OIM rilascia agli sponsors anche una dichiarazione che l’organizzazione utilizzerà i campioni di DNA per i soli fini del ricongiungimento familiare.


Step 6
Gli sponsors si sottopongono al test del DNA. Il prelievo del DNA8 avviene alla presenza di un funzionario OIM che assicura il corretto svolgimento dell’operazione e di un medico specializzato, in condizioni di privacy e riservatezza. Il prelievo è effettuato attraverso l’uso di speciali spazzolini (tamponi - per la raccolta di saliva) e non tramite prelievo di sangue. Lo spazzolino è uno strumento ben tollerato e non invasivo (particolarmente importante quando occorre effettuare il prelievo su minori) e garantisce la quantità di DNA necessaria per un risultato chiaro e preciso. Per ragioni di sicurezza (nel caso uno spazzolino diventi inutilizzabile per cause di forza maggiore) vengono utilizzati due tamponi per persona. Tra i vantaggi di tale procedura vi è anche la facilità di spedizione degli stessi; i tamponi resistono a lungo anche ad una temperatura ambiente.


Step 7
Una volta che gli sponsors si sono sottoposti al test del DNA, la Missione OIM nel paese di destinazione comunica via e-mail alla Missione OIM nel paese di origine l’avvenuta effettuazione del prelievo e richiede la convocazione dei corrispettivi applicants nel paese di origine. La Missione OIM nel paese di origine convoca gli applicants (ancora una volta insieme
- in gruppi) ed effettua a sua volta i prelievi di DNA.

I funzionari dell’OIM nel paese di origine conducono il test del DNA seguendo le indicazioni previste nel punto (5). La registrazione individuale e l’identificazione da parte del personale della Missione dell’OIM nel paese di origine avviene compilando un modulo ad hoc9. Tale formulario contiene la fotografia e le impronte digitali dell’applicant. L’OIM effettua un’intervista al singolo richiedente e invia il formulario e i tamponi via corriere internazionale all’OIM nel paese di destinazione. Tale spedizione ad opera dei funzionari dell’OIM del paese di origine, avviene nell’immediatezza del prelievo e impedisce qualsiasi tentativo di frode.

Step 8
Il laboratorio confronta i campioni del DNA degli applicants con quelli degli sponsors raccolti in precedenza, e fornisce i risultati (generalmente in due settimane) all’ufficio OIM nel paese di destinazione. L’ufficio OIM del paese di destinazione comunica i risultati agli sponsors e, successivamente li invia per e-mail o tramite corriere internazionale alla missione OIM nel paese di origine. La comunicazione di un eventuale risultato negativo avviene seguendo rigidi principi di riservatezza. L’OIM informa immediatamente lo sponsor; quest’ultimo dovrà decidere se e come comunicare tale esito ai relativi applicants. Nella comunicazione il funzionario dell’OIM rimane imparziale senza indulgere in giudizi di merito sul comportamento dello sponsor ma mostrando sempre rispetto per la concezione della famiglia degli sponsors e degli applicants.
Grazie a una speciale procedura (di analisi statistica) sviluppata dall’Università di Firenze, l’OIM è riuscita con successo a identificare anche relazioni non dirette (ascendenti, discendenti, fratelli, etc.). Questo metodo, insieme al test DNA, ha dimostrato di essere particolarmente utile nei casi in cui sia necessario identificare legami parentali tra fratelli/sorelle laddove il padre o la madre non siano reperibili o siano deceduti. Il risultato di questo nuovo test non consiste in una percentuale assoluta ma in una probabilità di relazione.

La consulenza dell’OIM agli sponsors e agli applicants riguarda anche le possibilità di richiedere differenti tipi di visti d’ingresso (per lavoro o per studio).
La comunicazione dei risultati del DNA alla Missione OIM nel paese di origine avviene via e¬mail (in questo caso si utilizzano dei numeri progressivi), o inviando tramite corriere internazionale una certificazione cartacea.


Step 9
Il personale dell’OIM nel paese di origine comunica al Consolato X i risultati del test del DNA. I campioni di DNA vengono conservati per un lungo periodo di tempo. Ciò permette ad uno sponsor che si è già sottoposto al test del DNA di non dovere ripetere l’esame nel caso in cui presenti una nuova richiesta di ricongiungimento per un altro membro della famiglia.
L’attività dell’OIM non si limita allo svolgimento dell’esame; in molti casi l’OIM si occupa anche di raccogliere la documentazione necessaria per organizzare il viaggio degli applicants idonei in Italia.

 

 

5. ASPETTI PSICOSOCIALI
I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare e sono stati successivamente indirizzati all’OIM per effettuare il test del DNA, manifestano spesso sentimenti contrastanti. La riconoscenza verso le persone e l’istituzione che esaminano la loro domanda di ricongiungimento si mescola infatti all’apprensione e alla frustrazione di dover intraprendere una così strana procedura di accertamento del legame familiare. L’impossibilità di inserirsi nel processo decisionale genera un alto livello di disagio.

Occorre dunque prestare attenzione a gli aspetti psicosociali legati all’intera procedura del test, soffermandosi su un modello testato che contempli vari attori in uno specifico scenario, vale a dire il setting in cui si fondono elementi materiali e immateriali.

La convocazione per il test del DNA è qualcosa di più di un semplice appuntamento: è un incontro tra differenti culture, sistemi di valori, tradizioni e in alcuni casi anche vecchi risentimenti e tensioni. Facilitare l’incontro significa facilitare l’intera procedura; svolgere il meeting presso l’OIM significa creare delle condizioni positive per l’incontro, dal momento che in quanto organizzazione internazionale, l’OIM non rappresenta il paese di destinazione ma una rete di paesi di destinazione e di origine.

Gli attori coinvolti sono: un funzionario dell’OIM, un medico e i cittadini stranieri interessati. L’assistenza di un mediatore culturale può contribuire a rendere l’ambiente più accogliente e amichevole ed ad allentare le tensioni. Il mediatore culturale ha l’obiettivo di “far sentire” il cittadino straniero “a casa”. Egli non è un semplice traduttore, ma si pone come il trait d’union tra il funzionario dell’OIM, il medico e i richiedenti, offrendo un più ampio quadro del retroterra culturale del paese di origine. Considerato il suo ruolo, la selezione del mediatore culturale deve essere effettuata con cura.

Il ruolo del medico è di più facile identificazione all’interno di un contesto interculturale, poiché esso è considerato una figura neutra da un punto di vista emotivo.

Il ruolo del funzionario dell’OIM è fondamentale. Egli, infatti, facilita, nella fase informativa preliminare, la comunicazione sul “gruppo di appartenenza” sulla base della considerazione che la famiglia è il primo gruppo di appartenenza di un individuo, il primo luogo di socializzazione e interrelazione sociale.

Gli sponsors - convocati in gruppo per il prelievo - condividono insieme un tempo limitato. Ciononostante, considerata la natura e le ragioni alla base dell’incontro, riescono a maturare in questo breve lasso di tempo, la consapevolezza di una comune identità. Essi condividono infatti gli stessi pensieri, emozioni e sentimenti.

In questo difficile contesto il ruolo del funzionario dell’OIM è quello di gestire correttamente il processo e la situazione riconoscendo prontamente le dinamiche del gruppo di appartenenza. L’esperienza maturata dall’OIM nel campo del ricongiungimento familiare in favore di cittadini somali e nigeriani, evidenzia come spesso, a seconda della nazionalità, ci si possa confrontare con diverse dinamiche di gruppo.

Il funzionario dell’OIM deve sempre essere in grado di armonizzare gli articolati modelli culturali con i requisiti procedurali e giuridici richiesti dai paesi di destinazione. Un esempio importante è il concetto di famiglia. Mentre nel contesto occidentale tale definizione si riferisce a un modello nucleare composto da genitori e figli, in un ambiente differente esso ha una accezione più ampia. La famiglia africana per esempio include più relazioni, in molti casi anche di non consanguineità.

 

 

RACCOMANDAZIONI

•   L’importanza del ricongiungimento familiare deve essere sottolineata soprattutto alla luce dell’enorme importanza che riveste per l’effettiva integrazione di cittadini di paesi terzi.

•  Il test deve essere utilizzato come ultima risorsa laddove non esistano altre modalità di provare la relazione di parentela tra applicants e sponsosr o laddove gli interessati vi si vogliano sottoporre volontariamente in alternativa alla procedura standard (produzione di documentazione). Il test non deve mai essere imposto.

•  Prima e durante l’incontro fissato per il prelievo del DNA è consigliato svolgere il counselling in stretta collaborazione con un mediatore culturale che può rappresentare il “trait d’union” tra la visione socio-culturale degli sponsors e i rigidi requisiti richiesti dalle legislazioni dei paesi di destinazione. Gli sponsors infatti potrebbero non comprendere immediatamente la ragione della richiesta del test del DNA oppure essere in disaccordo sulla necessità di effettuarlo. Il mediatore culturale può contribuire a chiarire la portata e le conseguenze del test e, al tempo stesso, evitare che gli sponsors possano vivere l’esame come una discriminazione nei loro confronti.

•  Prima di sottoporsi al test del DNA, gli sponsors e gli applicants devono essere informati sui requisiti di legge (limiti e condizioni) e sul significato del concetto occidentale di famiglia, al fine di evitare che un’incomprensione possa produrre un risultato negativo dell’esame.

•  Il rifiuto dello sponsor di sottoporsi al test del DNA non deve essere interpretato come una manifestazione di mala fede ma al contrario occorre cercare di comprendere le ragioni alla base di un tale comportamento che possono spesso consistere nella mera impossibilità economica di affrontare le spese dell’esame.

•  Il funzionario incaricato di supervisionare la correttezza e l’andamento del prelievo deve essere aggiornato sulla situazione politica, sociale, economica e culturale del paese di origine dei richiedenti. Egli deve altresì essere informato degli orientamenti religiosi e culturali degli interessati.

•  Nel momento della comunicazione dei risultati nel paese di origine è raccomandato l’utilizzo dell’e-mail (con specifica del solo numero della pratica) in luogo del corriere internazionale, poiché veloce, facile e praticamente a costo zero.

•  La procedura di prelievo nel paese di destinazione e di origine deve essere attuata nel più breve tempo possibile soprattutto laddove vi siano dei minori.

•  La comunicazione dell’esito negativo del test, se inaspettata può avere un effetto traumatico sullo sponsor e sulla sua famiglia. Particolare attenzione va prestata alla tutela dei bambini, sia nel paese di destinazione che nel paese di origine. La reazione dei bambini alla notizia di non far parte - biologicamente - della propria famiglia può essere devastante; la stigmatizzazione sociale che ne deriva è in alcune culture profonda10. La comunicazione dei risultati del test deve dunque sempre accompagnata da un counselling specifico sulle ulteriori possibilità da percorrere per arrivare ad una soluzione del problema (adozione, ecc.).

•  E’ auspicabile che le autorità del paese di destinazione contribuiscano, almeno in parte, alla copertura dei costi dell’esame del DNA.

 

 

6. CASE STUDIES

Case study 1
L’applicant vive da solo in Kenya da più di un anno, in attesa di raggiungere sua nonna e sua zia in Italia; ha 12 anni. Al termine di lunghe e faticose ricerche, l’OIM finalmente riesce a individuare una particolare procedura (il test del DNA più l’analisi statistica) in grado di attestare la relazione di parentela non diretta. Dopo aver ricevuto i risultati positivi dei test, il Consolato italiano concorda con l’OIM il rilascio di un particolare visto per motivi di studio. E’ allora possibile per l’applicant partire per l’Italia; l’OIM di Nairobi lo assiste in tutte le procedure necessarie per l’espatrio.


Case study 2
Lo sponsor è un rifugiato che vive in Italia. Dopo aver presentato una domanda di ricongiungimento familiare si sottopone al test del DNA per identificare la relazione di parentela con i suoi figli e la moglie. Uno dei test da un risultato negativo. A questo punto lo sponsor dichiara che uno dei bambini è in effetti, figlio di sua cognata (deceduta parecchi anni prima, durante un conflitto armato a Mogadiscio). La moglie dello sponsor, che ha effettivamente cresciuto la bambina sin da piccola e non vuole abbandonarla ad Addis Abeba, minaccia lo sponsor di rimanere in Etiopia con tutti gli altri figli.

L’OIM verifica, in stretta collaborazione con l’Ambasciata Italiana, la possibilità di seguire una procedura di adozione, e suggerisce allo sponsor come iniziare tale iter. Dopo qualche tempo lo sponsor riesce ad ottenere una dichiarazione di adozione da parte del tribunale etiope (Corte Federale della Sharia), accettata in seguito, a fronte di ulteriori riscontri, da parte dell’Ambasciata Italiana in Addis Abeba.

 

INTERVISTA AL Sig. HUSSEIN/CASE STUDY 2
"I ribelli fecero irruzione verso sera in casa mia, dove mi stavano aspettando mia moglie e i miei due fratelli e, puntando le pistole contro di loro, gridarono: "Dove si trova? Portateci da lui!”. La mia famiglia non sapeva dove fossi esattamente perché di solito cambiavo i miei nascondigli. I ribelli trascinarono i miei fratelli all’esterno della casa e gli spararono. Fortunatamente mia moglie fu risparmiata.. In quel momento decisi di lasciare la Somalia".


Queste sono le parole del signor Hussein, un rifugiato di origine somala, che ora vive in Italia con sua moglie e i suoi quattro figli. Sono venuti a trovarci all’OIM per raccontare la loro storia: le minacce di morte, la fuga disperata in Etiopia e infine l’approdo in Italia. "Il viaggio verso l’Etiopia è stato lungo e pericoloso. Abbiamo raggiunto Gibuti e poi abbiamo proseguito in treno verso Addis Abeba. Il freddo della notte era pungente ed io mi preoccupavo per i miei figli, ma alla fine ce l’abbiamo fatta". Il signor Hussein precisa che anche in Etiopia è stato difficile.
Il signor Hussein parte per l’Italia da solo nel dicembre 1998, sperando di essere raggiunto in breve tempo dalla famiglia. "In Italia ho avuto una buona accoglienza, ma dal primo momento in cui sono arrivato, ho continuato a pensare alla mia famiglia, e a desiderare di abbracciarli di nuovo". Egli ha poi ricordato delle difficoltà relative al ricongiungimento familiare, al fatto che le autorità italiane non riconoscevano i documenti di identità dei cittadini somali a causa della continua instabilità politica in quel paese.

Poi il sollievo per l’assistenza dell’OIM nella risoluzione del problema attraverso il test del DNA, concepito proprio allo scopo di verificare la relazione di parentela. "Il 12 luglio del 2002 fu il più bel giorno della mia vita: l’OIM mi aveva confermato l’arrivo della mia famiglia. All’aeroporto, scrutai a lungo uno per uno tutti i passeggeri. Per primo ho visto Yusuf, il figlio maggiore, ma in un primo momento non riuscìi a riconoscerlo. Erano passati tre anni da quando l’avevo visto l’ultima volta. Si avvicinò a me e disse: “Papà, papà, sono io”. Come è diventato alto, pensai, “Sei tu, Yusuf?” “Sì, papà, sono io!”. Poi ho visto Asho e Amina e, finalmente, mia moglie che teneva in braccio il bambino più piccolo.

Oggi il signor Hussein vive a Roma, si è ben integrato ed ha ottimi rapporti con i suoi vicini. "Per i festeggiamenti in occasione della fine del Ramadan i nostri amici ci hanno portato alcuni tradizionali dolci natalizi italiani e abbiamo festeggiato il nuovo anno insieme", dice con una punta di orgoglio. Gli chiediamo se un giorno tornerà in Somalia. "Tornerò là solo quando la guerra sarà finita. Devo sistemare tutte le cose lasciate in sospeso. La situazione ora è ancora piena di pericoli. Poche settimane fa, i figli di mio fratello sono stati uccisi mentre camminavano per Mogadiscio. Speriamo che la prossima Conferenza di pace a Nairobi sia un successo. Comunque, voglio vivere in Italia. Finalmente la mia famiglia è qui con me".

Concludiamo la nostra chiacchierata parlando dei figli, che hanno giocato durante tutta l’intervista; vanno a scuola e stanno imparando velocemente l’italiano. Chiediamo a ognuno di loro: "Cosa vorresti fare da grande?”. Le risposte sono quelle di ogni bambino: il dottore, l’insegnante, il pilota… fino al più piccolo, Abduraman, tre anni, che mormora qualcosa che ci lascia senza parole, per la sua affascinante innocenza: "Io da grande voglio andare a scuola”.

 

7. RAPPORTI NAZIONALI

Norvegia
Il test del DNA è stato utilizzato per la prima volta nel 1999 nei confronti di cittadini somali. Le autorità norvegesi richiedono l’esame quando ritengono che la documentazione prodotta sia insufficiente o contraddittoria; il test del DNA è sempre richiesto se la pratica di ricongiungimento familiare coinvolge un minore di dieci anni, a meno che la relazione di parentela non possa essere altrimenti provata con documentazione adeguata.

L’esame è svolto attraverso il prelievo di sangue; l’analisi è effettuata dall’Istituto di Medicina Forense Norvegese e i risultati sono inviati alla Direzione per l’Immigrazione (UDI). I costi del test sono coperti dalle autorità norvegesi. Nel 2001 la Direzione per l’Immigrazione ha deciso di richiedere il test del DNA in via generale e di estenderne l’applicazione a cittadini di altre nazionalità.


Danimarca
Nel 1997 una modifica alla normativa danese in materia di immigrazione ha previsto ex lege l’introduzione del test del DNA per i casi di ricongiungimento familiare non altrimenti documentabili. Tale modifica è stata ribadita anche dal nuovo Testo Unico danese sull’immigrazione n. 608 del 17 luglio 2002 all’art. 40 (c).


Ai sensi di tale normativa, il test del DNA è utilizzato allorquando:
- la documentazione di identità sia insufficiente;
- la documentazione sia giudicata poco attendibile.



Olanda
In Olanda il test del DNA è stato introdotto il 1 febbraio del 2000; tale procedura è prevista nel caso in cui i richiedenti non siano in grado di produrre documentazione di identità/certificati di famiglia. Le autorità competenti olandesi insieme al Ministero degli Affari Esteri hanno redatto un protocollo che stabilisce in dettaglio la procedura da seguire per effettuare il prelievo (campione di saliva). Il protocollo prevede al momento del prelievo nel paese di origine, la presenza di un funzionario del Consolato Olandese. L’opzione del DNA è offerta ai richiedenti che vi si sottopongono volontariamente. Il costo dell’esame (360 $ circa) è inizialmente a carico dei richiedenti; tuttavia, a fronte di esito positivo, questi vengono rimborsati. Dal febbraio 2000 ad oggi si è ricorso all’esame del DNA in 700 casi. Le autorità olandesi stimano di effettuare circa 3.550 test all’anno.

I cittadini (quasi sempre rifugiati) a cui è più frequentemente richiesto l’esame del DNA sono gli Iracheni gli Afgani e i Somali. Un rapporto del Ministero della Giustizia (relativo agli anni 2000/2001) ha ribadito come il ricorso al test del DNA abbia ridotto sensibilmente i casi di richieste infondate e quanto si sia rivelato utile alle rappresentanze olandesi per una celere definizione delle richieste di ricongiungimento familiare11.


Finlandia
In Finlandia, il ricorso al test del DNA è previsto formalmente dalla nuova legge sull’immigrazione del 2000 all’articolo 18/e (114/2000). Tale opzione è considerata come un’opportunità per coloro che non riescono altrimenti a provare il vincolo. Presupposto fondamentale per l’applicazione del test è il consenso informato dell’interessato. Il test nel paese di origine degli interessati viene effettuato presso le rappresentanze diplomatiche finlandesi.

I cittadini a cui è più frequentemente richiesto il test del DNA sono gli Iracheni e i Somali, ma l’esame è largamente utilizzato anche nei confronti di Angolani e cittadini della Repubblica Democratica del Congo. Il costo dell’esame si aggira intorno ai 300 $ ed è a carico del Governo finlandese. Qualora il test dia esito negativo, il richiedente deve necessariamente rimborsare lo Stato.

I test prelevati nei paesi di origine presso le rappresentanze finlandesi, vengono inviati all’Istituto Nazionale di Salute Pubblica ad Helsinki per l’esame e l’attribuzione della parentela. L’esperienza della Direzione Finlandese sull’Immigrazione in merito all’applicazione del test è positiva; secondo tale autorità, infatti il ricorso al test realizza il duplice scopo di permettere di velocizzare il procedimento di ricongiungimento familiare e promuovere la realizzazione dell’unità familiare12.


Belgio
Il Governo belga ha introdotto, in via sperimentale, il ricorso all’esame del DNA nella seconda metà del 2003; in particolare, a seguito di un accordo tra il Ministero degli Esteri e il Ministero dell’Interno, specifiche istruzioni in tal senso sono state inviate ai Consolati e alle Ambasciate Belga ad Abidjan, Addis Abeba, Islamabad, Kinshasa, Lagos, Nuova Delhi, Beijing, Lubumbashi e Shangai.

Il test che è effettuato mediante prelievo di sangue, è su base volontaria. A tal riguardo gli interessati devono compilare uno specifico modulo e prestare il proprio consenso. La procedura viene attivata laddove la documentazione atta a comprovare la relazione di parentela sia insufficiente o manchi del tutto.

Il prelievo di sangue in Belgio è effettuato a cura del “Genetic Fingerprint Laboratory of Hospital Erasme”; nei paesi di origine dei richiedenti il prelievo è invece organizzato dalla rappresentanza belga competente.

Il costo del test è di Euro 200 a persona, ma i richiedenti il ricongiungimento devono coprire anche le spese di spedizione dei campioni in Belgio, dove è effettuato il confronto tra i due o più campioni.

I risultati delle analisi vengono forniti entro 4/6 settimane. I campioni vengono conservati nell’eventualità che possano essere funzionali ad ulteriori richieste di ricongiungimento familiare presentate dagli stessi richiedenti in favore di altri familiari.

Una prima valutazione di tale procedura verrà condotta nel corso del 2004. Qualora i risultati fossero incoraggianti, il Governo belga predisporrà una vera e propria “lettera circolare” da inviare alla totalità delle sue rappresentanze presenti in paesi terzi e valuterà l’ipotesi di apportare delle modifiche per prevedere tale procedura anche nella legge belga per l’immigrazione del 15 Dicembre 1980.


Germania
In Germania il ricorso al test del DNA rappresenta una procedura standard, iniziata già nel 1997. Gli uffici locali che si occupano di registrare le domande di ricongiungimento chiedono molto frequentemente agli sponsors residenti nel paese di sottoporsi al test del DNA attraverso un prelievo di sangue. In questa procedura sono coinvolte in prima persona anche le ambasciate tedesche nei paesi di origine che si occupano di effettuare i prelievi ai presunti parenti richiedenti il ricongiungimento. Le analisi vengono effettuate dall’Istituto di Medicina Forense. Il costo dell’esame è a carico dei richiedenti e si aggira intorno ai 335 $. L’esame è richiesto frequentemente a cittadini Turchi e Iracheni.



Australia
In Australia il test del DNA è stato utilizzato per la prima volta intorno al 1996 dal Dipartimento per l’Immigrazione e gli Affari Multiculturali (DIMA) come extrema ratio allo scopo di risolvere quelle richieste di ricongiungimento che sarebbero altrimenti respinte, allorquando:
- la documentazione di identità sia insufficiente;
- la documentazione sia giudicata poco attendibile.

La valutazione dell’insufficienza/credibilità della documentazione è di competenza dei funzionari dell’Ufficio immigrazione. Il ricorso al test da parte dei richiedenti è effettuato su base volontaria.

Nel 1999 il DIMA ha pubblicato delle linee guida per l’applicazione e il ricorso al test (DIMA’s guidelines for DNA testing in the Family Stream).

Tali linee guida contengono, inter alia, le seguenti raccomandazioni:
-   la necessità di informare il prima possibile i richiedenti il ricongiungimento sulla possibilità di ricorrere al test del DNA;
-   la possibilità per le persone interessate di produrre ulteriore documentazione a corredo della propria richiesta di ricongiungimento;
-   l’opportunità di informare i richiedenti in una lingua a loro comprensibile sulle conseguenze di un esito negativo dell’esame del DNA;

-   la necessità di ottenere il consenso informato degli interessati prima di sottoporli all’esame.
Il costo del test del DNA è a carico dei richiedenti il ricongiungimento e si aggira intorno ai 520 $ ma le autorità australiane stanno considerando l’ipotesi di coprire la spesa degli esami dei rifugiati.

Allo scopo di certificare l’identità del richiedente e controllare che la procedura sia seguita correttamente e i campioni inviati senza interferenze di sorta, un funzionario di ambasciata è presente al momento del prelievo. Il ricorso al test da parte dei richiedenti è effettuato su base volontaria.

Dal momento che le autorità australiane sono consapevoli che il costo del test può rappresentare un ostacolo per alcuni potenziali richiedenti, nessuna conseguenza negativa è prevista nel caso di rifiuto di sottoporsi all’esame. Il ricorso al test è molto frequente presso le Ambasciate australiane di Manila, Phnom Penh, Ho Chi Minh City e Nairobi; ciò è dovuto all’alta incidenza di documentazione non attendibile o alla mancanza di autorità competenti per la certificazione nei paesi di riferimento.


Nuova Zelanda
Il Servizio per l’Immigrazione della Nuova Zelanda (NZYS) ha iniziato ad effettuare i test del DNA nel 1999. Tale procedura è stata abbandonata nel 2000 a causa di una serie di perplessità legate per lo più a questioni di privacy. L’esame è stato reintrodotto nel 2003 e il Servizio per l’Immigrazione della Nuova Zelanda ha da ultimo redatto un documento interno che recepisce una serie di osservazioni formulate da diversi enti e da organismi governativi e non per la predisposizione e svolgimento degli esami.

Secondo tale documento, nel caso in cui i richiedenti il ricongiungimento familiare siano rifugiati (che rientrano nelle quote previste ogni anno), i costi del test possono essere coperti dal governo neozelandese. Particolare attenzione viene prestata, nel documento, alla tutela della privacy dei richiedenti e alla questione di un counselling mirato per una migliore informazione sulle implicazioni dell’esame del DNA e sulle conseguenze di un eventuale esito negativo dei risultati.


Stati Uniti
Ai sensi del Volume 22 del Codice Federale statunitense, sezione 51.40, l’obbligo di provare una relazione di parentela è a carico dei richiedenti il ricongiungimento familiare. Nel caso in cui la documentazione attestante il vincolo familiare sia reputata insufficiente, i richiedenti possono sottoporsi al test del DNA.

Gli esami possono essere effettuati presso laboratori specializzati negli Stati Uniti o nel paese di origine o provenienza dei richiedenti. Nel caso in cui i richiedenti decidano di fare analizzare i campioni di DNA negli Stati Uniti, l’esame è svolto secondo regole e linee guida prestabilite dall’American Association of Blood Banks e un kit con le istruzioni e l’attrezzatura necessaria per effettuare il prelievo è inviato alla Rappresentanza americana di riferimento.

L’analisi è solitamente svolta attraverso un prelievo di sangue ma è possibile ricorrere anche ad un prelievo di saliva attraverso il meno invasivo metodo del tampone boccale.

Particolare attenzione è prestata alle procedure di prelievo, analisi e spedizione allo scopo di garantire la correttezza e sicurezza del procedimento e assicurare la genuinità dei risultati. I costi dell’esame, comprese le spese di spedizione, sono a carico dei richiedenti e devono essere pagate in anticipo.

Il 22 maggio 2003, il Dipartimento di Stato per la Popolazione, i Rifugiati e la Migrazione (U.S. Department for Population, Refugees and Migration) ha istituito un Programma denominato “SOP - Standard Operating Procedures” stando al quale, le domande di ricongiungimento già presentate e rifiutate per motivi inerenti alla documentazione, possono essere riconsiderate, laddove le persone interessate decidano di sottoporsi al test del DNA.


Canada
Il Canada ha iniziato a utilizzare il test del DNA nei casi di ricongiungimento familiare nel 1991. In un primo tempo il ricorso al test era determinato dalla mancanza della documentazione necessaria a provare i vincoli di parentela, ma da ultimo13 le autorità canadesi hanno deciso di utilizzare tale esame anche nei casi in cui la certificazione prodotta è ritenuta insufficiente o non veritiera.

La Società Canadese di Medicina Forense è l’ente deputato ad accreditare i laboratori specializzati presso i quali vengono effettuati gli esami di DNA. Il ricorso al test è su base volontaria e i richiedenti il ricongiungimento familiare devono coprire i costi e le spese delle analisi. La presenza di un funzionario di ambasciata è prevista durante lo svolgimento del prelievo per assicurare la sicurezza e correttezza della procedura.

 

 

NOTE

1. Il ricongiungimento familiare é uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri (Direttiva “2003/86/CE del 22/09/2003).

2. La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere lì una normale vita familiare. In considerazione di ciò occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare (Direttiva 2003/86/CE del 22/09/2003).

3. La possibilità di limitare il diritto al ricongiungimento familiare dei minori che abbiano superato i dodici anni e che non risidedono in via principale con il soggiornante, intende tener conto della capacità di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a scuola l’istruzione e le competenze linguistiche necessarie (Direttiva 2003/86/CE del 22/09/2003).

4. Rif: 1: XVIII Congresso Gruppo degli Ematologi Forensi Italiani
5. Migration, Identity and DNA Testing in Family Reunification – paper presented by Dr. Davide T. Mosca, IOM Regional Medical Officer for Africa and Middle East at the DNA Testing and Human Rights Conference, Berkeley – CA 2001.

6. Vedi allegato 1.

7. Vedi allegato 2.

8. Procedura per la raccolta di saliva: aprire la confezione, usare il tampone come se fosse uno spazzolino, sfregando con forza sulle gengive e sulla superficie interna delle guance e poi reintrodurre il tampone nella confezione.

9. Vedi allegato 3 10. Exploring the Use of DNA Testing for Family Reunification – J.Taitz, J.E.M Weekers, D.T. Mosca International Organization for Migration 2001.

11. Evaluation report on DNA (Netherlands: Ministry of Justice 2001).

12. DNA testing for family reunification: Directorate of Immigration Finland Experiences of the First Year (Finland: Directorate of Immigration: 2001)

13. Citizenship and Immigration Canada, Social Policy and Programs “Revised OP 1, Section 5 – DNA Test for Relationship” CIC OM No. 00-27, 10 luglio 2000, p.2.


 

Torna ad inizio pagina

Stampa pagina

Home Page
Test paternità Test paternità
Informazioni generali, tipologie d'esame, tempistica, modulistica, Kit "fai da te"
Diagnosi Prenatale Diagnosi Prenatale
Diagnosi genetiche, citogenetiche, molecolari, infettivologiche, immunologiche
Esami diagnostici Esami diagnostici
Elenco delle analisi eseguibili presso il Ns. Centro
Diagnosi Genetica Preimpianto Diagnosi Genetica Preimpianto
Finalità, procedura, metodologie diagnostiche