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TEST
DI CONSANGUINEITA' PER FINI DI IMMIGRAZIONE (RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE) |

La Sezione Genetica Forense del Laboratorio GENOMA da anni
collabora con successo con un prestigioso organismo internazionale, l O.I.M.
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) per la realizzazione di
progetti volti all'ottenimento del diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini
extracomunitari, fornendo le prove di consanguineità.
Il seguente documento descrittivo del
suddetto progetto viene integralmente riportato nel ns. sito web per gentile concessione
dellO.I.M. di Roma.
Il documento può essere anche scaricato in formato Acrobat Reader (.pdf;
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Unità familiare e test del DNA
- PRINCIPI E
METODOLOGIE -
IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Il diritto al ricongiungimento familiare è il diritto di
ciascun individuo a riunificarsi con i familiari stranieri residenti allestero. Si
tratta di un diritto di particolare interesse non solo in quanto riguarda il nucleo
fondante della società - la famiglia - e ha delle ripercussioni su individui diversi dal
titolare del diritto stesso, ma anche perché trova applicazione in stretta correlazione
con altri diritti come quello a preservare la propria cultura e le proprie tradizioni o il
diritto a crescere e svilupparsi nellambito di un contesto conosciuto e sicuro. Ciò
è ancora più significativo se si parla di migranti.
Rappresentando una delle possibilità di
ingresso e residenza regolari di cittadini stranieri, il ricongiungimento familiare è
anche alla base di una politica migratoria coerente e responsabile. Lesempio
italiano mostra come circa un quarto (24,3%) degli immigrati presenti nel paese siano
entrati per motivi di famiglia. Il ricongiungimento familiare contribuisce inoltre a
determinare un bilanciamento della composizione di genere e per classi di età della
popolazione immigrata, poiché ai giovani maschi adulti - che compongono la gran parte dei
migranti - si aggiungono le donne ed i minori. Esso può essere dunque considerato uno
strumento che contribuisce alla stabilizzazione dei flussi migratori e un indicatore della
maturazione del progetto migratorio dei singoli individui che, circondati dalla famiglia,
riescono finalmente a focalizzare la loro attenzione e il loro interesse sul proprio
processo di integrazione nel paese ospitante.
1. QUADRO GIURIDICO
1.1 Contesto internazionale
Il ricongiungimento familiare fu codificato per la prima volta a livello internazionale
dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948. Larticolo 16 della
suddetta dichiarazione stabiliva due importanti principi: limportanza della famiglia
come gruppo naturale e fondamentale della società e il diritto della famiglia a ricevere
protezione dalla società e dallo Stato.
Norme e convenzioni successive come il
Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e la Convenzione sui
diritti del fanciullo, hanno trattato sia il principio dellunità della famiglia che
il tema del ricongiungimento familiare. Il Patto Internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali riconosce limportanza di proteggere e assistere la famiglia
in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità
del mantenimento e delleducazione di figli a suo carico. La Convenzione sui
diritti del fanciullo stabilisce, allarticolo 8, il diritto del fanciullo a
preservare i rapporti familiari e, allarticolo 9, dichiara che gli Stati membri
devono vigilare affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la
loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione
è necessaria nellinteresse preminente del fanciullo.
Il Patto Internazionale sui diritti civili
e politici allarticolo 23 dichiara che il diritto a fondare una famiglia deve essere
riconosciuto dagli Stati. Da ultimo la Convenzione internazionale sulla protezione dei
diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie allarticolo 44,
sebbene lasci ai paesi firmatari un alto grado di discrezionalità in merito alle
procedure di attuazione, ribadisce limportanza che gli Stati prendano misure
appropriate per assicurare la protezione dellunità della famiglia del lavoratore
migrante.
La comunità internazionale rivolge
particolare attenzione al ricongiungimento familiare di gruppi vulnerabili come i
rifugiati. Anche il rapporto della quarantesima sessione del Comitato Esecutivo
dellAlto Commissariato per i Rifugiati (12 Ottobre 1998), ha trattato il tema
dellunità familiare. In particolare esso fa riferimento allarticolo 16 comma
3 della Dichiarazione Internazionale sui diritti umani e allarticolo 23 comma 1 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici. Gli Stati sono esortati a sviluppare
azioni per facilitare e accelerare il ricongiungimento familiare di rifugiati, soprattutto
se il capofamiglia è stato riconosciuto rifugiato.
In ambito Consiglio dEuropa, due sono
i principali strumenti internazionali che affrontano il tema della famiglia e del
ricongiungimento familiare: la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti
delluomo e delle libertà fondamentali e la Carta Sociale Europea.
La prima, siglata nel 1950, consacra il
diritto alla vita privata e familiare allarticolo 8 stabilendo che non può
esservi ingerenza di unautorità pubblica nellesercizio di tale diritto.
La Carta Sociale Europea adottata nel 1961 e successivamente modificata nel 1988 e nel
1996, allarticolo 16 definisce la famiglia come cellula fondamentale della
società e allarticolo 19 prevede una tutela particolare in favore delle
famiglie dei lavoratori migranti, specificando che gli Stati contraenti devono
agevolare, per quanto possibile, il ricongiungimento familiare.
Sebbene diversi strumenti del diritto
internazionale garantiscano e sottolineino in vari modi il valore della famiglia e
limportanza dellunità familiare, finora la comunità internazionale stenta a
definire questo principio come un diritto reale e effettivo; al contrario, spetta alle
autorità nazionali emanare ed attuare delle norme in merito. Tale circostanza rafforza il
potere discrezionale delle amministrazioni locali.
E opportuno allora sottolineare che,
a dispetto dellutilizzo da parte della comunità internazionale di espressioni come
intraprendere le necessarie azioni o intraprendere le misure più
opportune, ancora non esiste per gli Stati un obbligo formale di assicurare
leffettivo godimento del diritto al ricongiungimento familiare.
1.2 Contesto regionale
Oltre che da strumenti internazionali riconosciuti, limportanza dellunità
della famiglia è sottolineata anche da diverse convenzioni di carattere regionale.
La Carta Africana dei diritti delluomo e dei popoli del 1981, allarticolo 18
afferma che la famiglia costituisce il nucleo fondamentale e la base della società e che
per questo deve essere protetta dagli Stati sia in termini di tutela fisica che morale. Lo
stesso articolo aggiunge che è compito dello Stato assistere e supportare la famiglia in
quanto essa è la custode dei valori tradizionali e morali riconosciuti dalla società.
Larticolo 9 della Carta dei diritti
fondamentali dellUnione Europea (2000/C 364/01), ora parte integrante della
Costituzione dellUnione Europea, dichiara che il diritto di sposarsi e di formare
una famiglia sarà garantito nel rispetto delle leggi nazionali che disciplinano
lesercizio di questi diritti.
Di recente lUnione Europea ha tentato
di stabilire una disciplina completa sul ricongiungimento familiare con la Direttiva del
Consiglio 2003/86/EC del 22 settembre 2003 sul diritto al ricongiungimento familiare.
Lobbiettivo della direttiva era di stabilire le condizioni per lesercizio del
diritto al ricongiungimento familiare da parte di cittadini di paesi terzi che risiedono
legalmente nel territorio di uno Stato membro.
La Direttiva 2003/86/EC è, senza alcun
dubbio, il primo strumento a livello europeo che stabilisce un quadro legislativo
integrato sul ricongiungimento familiare. Il merito di questo strumento sta nel fatto che,
per la prima volta, il ricongiungimento familiare perde il suo carattere di mera
aspirazione e viene qualificato come un vero e proprio diritto. La critica che viene mossa
da più parti è che invece di stabilire e identificare dei principi comuni e condivisi a
livello europeo sul ricongiungimento familiare, la Direttiva continua a lasciare troppo
spazio al potere discrezionale degli Stati membri.
Così, nonostante una specifica attenzione
venga rivolta da parte di specifici articoli allimportanza del ricongiungimento
familiare come strumento per leffettiva e completa integrazione nello Stato membro1
di cittadini di paesi terzi, specialmente nel caso di rifugiati2, la possibilità di
limitare il diritto in questione è ancora nelle mani del singolo Stato membro3.
Non di meno, uno dei punti rilevanti di questa direttiva è la possibilità prevista
dallarticolo 5 del Capitolo III, che le competenti autorità degli Stati
membri al momento di esaminare una domanda di ricongiungimento, possano condurre ogni
accertamento ritenuto necessario al fine di dimostrare levidenza di una relazione
familiare. Gli Stati membri continua la Direttiva, potranno
considerare, come prova della relazione familiare, elementi come lavere un figlio in
comune, una precedente convivenza, la registrazione del rapporto di coppia e ogni altro
mezzo di prova che si dimostri attendibile. Questa norma, applicata in favore del
richiedente, potrebbe essere estremamente utile in quei paesi in via di sviluppo che sono
privi di uffici di anagrafe che permettono di certificare i legami familiari.
Tutte queste disposizioni devono essere
recepite e attuate allinterno degli ordinamenti nazionali dellUnione Europea
entro il 3 ottobre 2005.
1.3 Contesto italiano 
In Italia i diritti correlati alla famiglia sono garantiti in prima istanza
dallarticolo 29 della Costituzione della Repubblica Italiana (1948), che conferma,
allinterno della legislazione nazionale, limportanza della famiglia come
soggetto fondamentale della società.
Più specificamente, secondo lattuale
normativa sullimmigrazione (articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
come modificato dalla legge 189/2002), il ricongiungimento familiare è riconosciuto come
un effettivo diritto soggettivo. Questo implica che contro la violazione o
lerrata applicazione di tale diritto, un cittadino italiano o straniero può
avvalersi di assistenza legale e presentare ricorso al tribunale civile.
Ai sensi dellarticolo 29 del Testo
Unico, i cittadini stranieri che fanno domanda di ricongiungimento familiare devono:
1. dimostrare di soddisfare specifici
criteri definiti per legge (alloggio, reddito, permesso di soggiorno, ecc.);
2. presentare la domanda di ricongiungimento alla Questura competente per territorio (in
attesa di un istituendo ufficio che si occuperà di tutte le questioni inerenti
allimmigrazione).
Il cittadino può chiedere il ricongiungimento con i seguenti familiari:
il coniuge non legalmente separato;
figli minori a carico, anche se sono figli del solo coniuge;
figli maggiorenni a carico, qualora non possano, per ragioni
oggettive, provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che
comporti una invalidità totale;
genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di
origine o di provenienza, e genitori ultra-sessantacinquenni, qualora gli altri figli
siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.
Ai fini del ricongiungimento, per minore si
intende chi non abbia compiuto il diciottesimo anno di età. I minori adottati,
considerati come adottati o sotto tutela sono trattati come figli.
Dopo aver esaminato la domanda e i relativi documenti, le competenti autorità di polizia
rilasciano al richiedente una specifica autorizzazione -Nulla Osta - contenente tutti gli
estremi identificativi dei familiari residenti nel paese terzo.
2. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E
TEST DEL DNA
2.1 Considerazioni generali
Negli ultimi anni, le preoccupazioni legate alla sicurezza di molti governi occidentali,
la necessità di contrastare il crescente fenomeno del traffico degli esseri umani,
(specialmente minori) e laffermazione di una concezione occidentale
della famiglia nucleare (madre, padre e figli minorenni), hanno contribuito a produrre un
approccio ed uninterpretazione restrittivi del diritto al ricongiungimento
familiare.
Questo approccio si è tradotto sia nella
limitazione delle categorie dei membri della famiglia titolari del diritto al
ricongiungimento che nellimposizione di rigidi requisiti per la sola presentazione
della richiesta. Tra questi requisiti, di particolare rilievo è la necessità di produrre
una documentazione più ampia e specifica per provare la relazione di parentela con
familiari residenti allestero.
In realtà, però, a causa della
peculiarità della situazione politica, sociale ed economica di alcuni paesi in via di
sviluppo, i richiedenti il ricongiungimento familiare si trovano nellimpossibilità
di produrre la certificazione richiesta e non possono quindi soddisfare le condizioni
stabilite dai governi occidentali per lemissione dei visti di ingresso.
Le motivazioni alla base
dellimpossibilità di produrre tale documentazione - per i richiedenti il
ricongiungimento residenti in questi paesi - rilevano quando essi:
sono cittadini di uno Stato dove non vi è alcuna autorità locale
riconosciuta (es. Somalia);
provengono da una situazione di guerra e i loro documenti di identità sono
stati distrutti o abbandonati durante la fuga;
provengono da aree rurali dove non vi sono uffici o enti competenti a
rilasciare certificazioni di identità (o dove istituti come il matrimonio e
ladozione non esistono o non richiedono un particolare certificazione o
registrazione);
non possono rivolgersi alla propria autorità nazionale per ragioni di
opportunità, paura di persecuzioni o sicurezza (richiedenti asilo o rifugiati).
In alcuni di questi casi sono gli stessi Consolati a non accettare le certificazioni
prodotte, per esempio:
quando la documentazione prodotta non soddisfa gli standard di certificazione
occidentali;
quando la documentazione viene ritenuta falsa o contraffatta.
Questi sono i casi in cui i richiedenti il ricongiungimento familiare possono guardare al
test del DNA come ad una soluzione ai loro problemi di documentazione.
2.2 Che cosè il test del DNA?
Il vasto panorama delle indagini di genetica forense e i temi scientifici ad essi sottesi
sono oggi oggetto di studio da parte di una vasta comunità scientifica internazionale. La
speciale connotazione della disciplina giustifica pienamente lesistenza di
laboratori interamente dedicati alla ricerca e alle applicazioni casistiche di questo
settore. Il processo di autonoma strutturazione dei laboratori forensi è da anni una
realtà in molti paesi europei e negli Stati Uniti ed è oggi chiaramente in atto anche in
Italia. A tale processo partecipano enti pubblici (Istituti di medicina legale, laboratori
di polizia scientifica ed altri) e laboratori privati. Centri e laboratori di genetica
forense si sono sviluppati in completa autonomia rispetto alla fondamentali discipline
biologiche e mediche di riferimento (medicina legale, genetica, biologia molecolare).
Alcuni di essi mantengono organiche forme di collaborazione con organismi e gruppi di
lavoro internazionali e cooperano con questi nel sorvegliare levoluzione scientifica
e tecnologica del settore e garantire la validità dei risultati.
In biologia la cellula è lunità di
costruzione e di funzionamento del corpo umano e di tutti gli altri esseri viventi.
Nelluomo la cellula iniziale nasce dallunione di una cellula materna e una
paterna. Dal momento che nel nucleo di entrambe si trovano 23 cromosomi, una volta uniti
mediante fecondazione, questultimi daranno avvio ad un processo di duplicazione e
divisione di cellule fino ad arrivare al risultato finale, ovvero ad un essere umano. Ne
consegue che in ogni cellula del nostro corpo (cellula della pelle, del fegato o di un
capello) è presente linformazione genetica che permette la costruzione ed il
funzionamento del nostro organismo. I cromosomi sono quindi i vettori
dellinformazione genetica: essi sono formati da filamenti di DNA a loro volta
composti da nucleotidi.
Se confrontassimo il DNA umano con un
libro, potremmo immaginare un testo composto da 3000 volumi di 1000 pagine con 1000
lettere per ciascuna pagina. Scoprire che allinterno di questo immenso testo oltre
alle sequenze codificanti (geni) che servono per la costruzione e il funzionamento
dellessere vivente, vi sono delle sequenze non codificanti (che rappresentano quasi
il 95% del nostro DNA) ha rappresentato un grande passo in avanti per la scienza.
Ulteriore fondamentale scoperta è stata quella che allinterno delle sequenze non
codificanti vi erano delle sequenze ripetute, ossia dei piccoli segmenti di DNA presenti
in tutti gli individui ma variabili nel numero di ripetizioni da soggetto a soggetto.
Questa variabilità tra individui o polimorfismo genetico, è quella particolarità che
spiega lutilità di analizzare specifiche regioni del DNA (Short Tandem Repeats,
STRs) a scopo di identificazione.
Nella ricerca biologica di paternità e
maternità è oggi possibile non solo escludere il rapporto parentale ma anche fornire
prove positive di paternità, maternità ed altre relazioni di parentela. Le prove
genetiche sono effettuabili su qualsiasi campione biologico costituito da cellule con
nucleo (elettivamente su prelievi di sangue e di saliva) provenienti dal figlio e da
entrambi i presunti genitori (oppure da probandi tra i quali si ipotizzi una relazione
parentale e se ne desideri averne conferma con prove genetiche).
Le prove di laboratorio utilizzano
marcatori genetici dotati di alto grado di variabilità ed altamente affidabili. Il
panorama di sistemi genetici oggi utilizzabili è assai vario e comprende marcatori usati
in epoca precedente allutilizzo del DNA ricombinante (gruppi sanguigni, sistema
maggiore di istocompatibilità - HLA), polimorfismi del DNA nucleare autosomico ed
aploide, siti variabili del DNA mitocondriale.
E quindi necessario indicare linee di
orientamento che consentano luso di un comune gruppo di sistemi da parte dei
laboratori. Le indagini sul DNA nucleare autosomico oggi elettivamente disponibili per
indagini parentali includono polimorfismi minisatelliti, polimorfismi microsatelliti
(Short Tandem Repeats, STRs) e polimorfismi di sequenza (SNiPs).
Gli STRs hanno oggi, per diffusione, numero
di loci, contenuto polimorfo, quantità di informazioni già disponibili, database di
frequenze di popolazioni, facilità di esecuzione e standardizzazione di metodologie
danalisi e - non ultimo - disponibilità di kits commerciali per le tipizzazioni, un
ruolo predominante nel settore. Stante la disponibilità e facile accessibilità di tali
marcatori, non vi è particolare ragione per utilizzare altre fonti di variabilità in
casi ordinari. A ciascun è ovviamente demandato di utilizzare altri sistemi con i quali
ha più confidenza (ad esempio il sistema HLA, ovvero ulteriori marcatori molecolari
rispetto a quelli di base), in circostanze del tutto speciali.
Pur rinunciando ad indicare una lista di
sistemi canonici, il GEFI (Gruppo degli Ematologi Forensi Italiani) è pienamente
consapevole dellesistenza di marcatori disponibili in gruppi di coamplificazione
mediante la polymerase chain reaction (PCR) (cioè determinabili insieme nello stesso
esperimento) e del fatto che alcuni gruppi di coamplificazione sono disponibili
commercialmente. Ciò costituisce unovvia base per la costituzione di protocolli
convenienti e largamente condivisibili. Pur non esprimendo alcuna preferenza nei confronti
dei vari protocollo tecnici disponibili, il GEFI invita alluso di quei marcatori di
più larga diffusione, che abbiano spiccate caratteristiche di robustezza, ripetibilità e
controllabilità4.
E comunque indispensabile osservare
le seguenti condizioni:
a. Ogni laboratorio
deve costituire le proprie analisi su un protocollo tendenzialmente stabile, il cui
contenuto polimorfo sia adeguato: ciò è funzione insieme del numero di loci genetici e
della somma del contenuto polimorfo di ognuno; la polidispersione dellinformazione
genetica su più loci è preferibile alla concentrazione di essa su pochi polimorfismi.
Tipicamente, dodici-quindici microsatelliti (ciascuno dotato di eterozigosi equivalente a
circa 0.70-0.90) possono garantire la soluzione di un tipico caso di discussa paternità.
b. Tutti i
laboratori devono disporre una base di marcatori genetici aggiuntivi al protocollo
standard, ai quali si possa far ricorso in casi dubbi.
Quanto ai metodi, la tipizzazione di STRs
si basa sullamplificazione selettiva di copie del marcatore genetico mediante la
tecnica PCR (polymerase chain reaction) e lanalisi di differenze in lunghezza dei
frammenti che ne sono generati. Lanalisi si svolge con metodi di analisi manuale e
con metodi semiautomatici strumentali. Tali metodi sono da considerarsi in principio
equivalenti, a condizione che siano rispettati i più comuni parametri di good practice
(uso di standards allelici e di peso molecolare, controllo della risoluzione, controlli
positivi e negativi, ecc.).
In casi particolari, cioè in assenza della
madre, ovvero del padre, nel caso di soggetti deceduti, le indagini sono comunque
possibili: analisi su ascendenti o discendenti, analisi su reperti dautopsia previa
esumazione del cadavere, indagini sul cromosoma Y in caso di discendenza maschile.
Particolare rilievo assume in molti di questi casi lanalisi statistica, che deve
essere intrapresa da personale competente nella valutazione probabilistica dei caratteri
ereditati lungo le linee parentali che si abbiano a disposizione.
Tutte le prove di accertamento parentale
(si tratti di casi tipici oppure difettivi) devono concludersi con la valutazione
probabilistica delle prove di compatibilità ovvero lenunciazione chiara delle
incompatibilità. Luso di concetti, calcoli, notazioni probabilistici risponde a
precise esigenze scientifiche e a norme di buona pratica. In nessun modo tale uso può
essere considerato come limitativo o può sminuire il valore delle procedure di
identificazione genetica. Il potere di queste è anzi straordinario e la formulazione di
un giudizio basato sulle sole prove genetiche ne valorizza lefficacia.
Lespressione probabilistica del convincimento sulla realtà biologica è un
fondamentale punto di raccordo con le altre eventuali prove a disposizione di chiunque
abbia titolo per assumere decisioni. E opinione corrente - anche tra esperti della
materia - che lincompatibilità sia certa, che essa si sottragga al giudizio
probabilistico e che sia generalmente esprimibile con affermazioni perentorie di non
paternità o non parentela.
E sempre più evidente tuttavia che
questa assunzione è drastica e non tiene in considerazione alcuni oggettivi elementi che
integrano il giudizio sulle prove. Tra questi:
lesistenza di mutazioni nella linea germinale del
presunto padre, trasmesse al figlio (la distinzione formale tra mutazione ed
incompatibilità genetica è spesso difficile);
loccorrenza di errori che, sua pure sporadica e
statisticamente improbabile, non può essere ignorata, specie quando siano
dallanalista espresse convinzioni probabilistiche estremamente impegnative (ad
esempio, sia riportato un altissimo calcolo di probabilità di paternità).
In linea di principio, tenendo conto di errori e mutazioni, anche lipotesi di
non paternità può essere descritta in termini probabilistici. La sua espressione in
questi termini contribuirebbe anzi ad unificare sul piano formale lespressione del
giudizio in materia di discussa parentela. Non è tuttavia possibile ignorare che questo
aspetto delle genetica forense è in fase di elaborazione e che lopinione comune
privilegia lespressione del giudizio in termini di certezza.
A prescindere da questo problema,
lespressione della probabilità di paternità in termini numerici deve assumere la
forma dei seguenti indici probabilistici: LR (likelihood ratio, o rapporto
di verosimiglianza) = X/Y (X, fattore di segregazione;
Y, frequenza del carattere trasmesso). LA LR è un numero intero, la cui
grandezza esprime il favore che lipotesi di paternità gode rispetto a quella di non
paternità, o in altre parole la probabilità di individuare soggetti per caso compatibili
con lassetto genetico di provenienza paterna del figlio.
P (probabilità di
paternità) = 1/(1+(Y/X)).
Questa notazione si chiama probabilità di
paternità ed è una trasformazione algebrica della LR. Meglio espressa in decimali
dellunita (ad es. 0.9995) oppure (più criticabilmente) in percentuale (ad es.:
99.95), essa esprime gli stessi concetti già enunciati per LR.
E opinione comune che la
paternità sia praticamente provata quando P > 0.9972. Questa convinzione ha
radici storiche in quanto indicata da uno degli autori forensi che più hanno contribuito
allintroduzione di criteri probabilistici nella valutazione delle prove di
Paternità (Eric Essen-Moeller, 1938). Passata tale soglia, la paternità si considera
praticamente provata secondo un cd. predicato verbale di impiego comune.
Luso di soglie e predicati verbali è progressivamente obsolescente. E raro
che un protocollo di indagine del tipo di quelli appena delineati che illustri la
compatibilità genetica tra un presunto padre e un figlio non oltrepassi di almeno due
ordini di grandezza tale soglia. Pur nella consapevolezza della consuetudine alluso
di soglie e predicati verbali, il GEFI invita tutti gli esperti e specialisti ad esprimere
lopinione probabilistica nella sua più autentica accezione, usando due notazioni (P
e LR) e promuovendo la comprensione del loro significato presso operatori del diritto.
Questa raccomandazione, e in generale
linvito a seguire le continue evoluzioni nel campo dellanalisi del DNA in
ambito forense, è rivolta agli operatori del settore e a tutti coloro che intendono
assumere lonere e la responsabilità di eseguire indagini biologiche per
laccertamento del rapporto parentale.
3. LOIM E IL TEST DEL DNA
Il test del DNA si è rivelato uno strumento di grande efficacia nella verifica della
relazione di parentela ai fini del ricongiungimento familiare. In effetti, tale esame se
effettuato su base volontaria e svolto nellinteresse dei richiedenti, è un mezzo di
particolare utilità per ristabilire leffettività di un diritto attraverso la
determinazione dellidentità di un individuo - quando è altrimenti impossibile
verificare la relazione familiare5.
Sulla base dellesperienza maturata
dallOrganizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) in Nuova Zelanda,
Australia e Stati Uniti, e a seguito di una richiesta da parte del Ministero degli Affari
Esteri italiano, lufficio OIM di Roma ha iniziato a utilizzare il test del DNA per
esaminare le richieste di ricongiungimento familiare di cittadini somali in Italia per
agevolare lingresso dei loro familiari residenti allestero.
Per molti anni, infatti, le richieste di
visto in Italia di cittadini somali, sebbene ben documentate e corredate
dallautorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità italiane (Nulla Osta),
erano state rigettate o erano rimaste sospese presso i Consolati italiani (in particolare
a Nairobi e ad Addis Abeba) a causa della assenza in Somalia di unautorità
riconosciuta in grado di rilasciare la documentazione necessaria a provare il vincolo di
parentela o lidentità del richiedente.
E stato allora che le Missioni
dellOIM di Roma, Addis Abeba e Nairobi hanno iniziato a cooperare allo scopo di
creare una procedura strutturata per lesame delle richieste di ricongiungimento
familiare attraverso il test del DNA.
I primi passi di tale cooperazione sono
stati:
la creazione di un database volto alla registrazione delle
informazioni riguardanti i richiedenti il ricongiungimento familiare residenti in Italia e
nei paesi di origine;
lindividuazione di un laboratorio specializzato a cui
rivolgersi per la determinazione delle relazioni parentali e a cui inoltrare i campioni di
DNA prelevati in Italia, in Kenya e in Etiopia;
lelaborazione e la predisposizione di specifici formulari
per lidentificazione dei richiedenti da fare compilare ai diretti interessati;
la distribuzione alle Missioni OIM nei paesi interessati dei Kit
e delle attrezzature necessarie per il prelievo del DNA;
la sigla di un accordo con un corriere di spedizioni
internazionali.
Tali attività, inizialmente realizzate in collaborazione con gli uffici OIM a Nairobi e
Addis Abeba, sono state oggi estese ad altri uffici OIM nel mondo in particolare alle
Missioni OIM ad Accra e Lagos; test del DNA sono stati effettuati anche presso le Missioni
OIM del Cairo, Damasco, Dar Es Salam, Khartoum, Islamabad, Londra, Oslo, e presso il
Consolato italiano nello Yemen.
Sino ad oggi (Novembre 2004) la valutazione
delle attività può considerarsi positiva e, dopo un primo periodo in cui sono stati
registrati alcuni casi negativi (non attribuzione della parentela), lorientamento e
il counselling offerti dallOIM hanno contribuito a cambiare questo trend.
Lesiguo margine di errore del DNA
(sicuro al 99,9 %) e la procedura non invasiva seguita per il prelievo del DNA, ha
contribuito a raggiungere il duplice scopo di aumentare la fiducia dei richiedenti nei
confronti di questo esame e scoraggiare richieste infondate.
In collaborazione con le Ambasciate e i
Consolati italiani e grazie al contributo delle sue Missioni nel mondo, negli ultimi
quattro anni, lOIM è riuscita ad esaminare oltre 650 richieste di ricongiungimento
familiare.
Il grafico che segue illustra la
ripartizione dei casi per nazionalità e aree di provenienza.
RICHIESTE DI RICONGIUNGIMENTO
FAMILIARE DA MAGGIO 2001 A NOVEMBRE 2004
Totale richieste di ricongiungimento esaminate (*): 650
Totale in attesa di risultato: 75
DNA effettuati in Italia per richieste di coesione familiare
(**): 15
- Totale positivi: 489
- Totale negativi: 31
- Totale rinunce: 55

* Lesame delle richieste di ricongiungimento familiare dei cittadini
nigeriani e ghanesi é iniziato nel luglio 2004.
** Tale numero non é incluso nel totale delle richieste di ricongiungimento familiare.
*** Prelievi effettuati in Egitto, Pakistan, Siria, Sudan, Tanzania e Yemen.
4. LA METODOLOGIA
Per ragioni di chiarezza e semplicità chiameremo sponsors i cittadini che
presentano la richiesta di ricongiungimento familiare e applicants i loro
familiari nei paesi di origine. Indicheremo poi con paese di destinazione lo
Stato dove si trova il richiedente che intende essere raggiunto dai familiari e
paese di origine lo Stato in cui risiede la persona che vuole ottenere il
visto.
La procedura tipo che segue è quella
seguita dalle Missioni OIM a Roma, Addis Abeba, Nairobi, Lagos e Accra in riferimento alle
richieste di ricongiungimento familiare verso lItalia.
Step 1
Lo sponsor nel paese di destinazione presenta una richiesta di ricongiungimento familiare,
ottiene lautorizzazione dalle autorità locali (nel caso italiano - Nulla Osta) e
invia tale autorizzazione al Consolato X e ai suoi familiari residenti nel paese di
provenienza. Lapplicant si reca/è convocato al/dal Consolato X e mostra tale
autorizzazione. La procedura di richiesta del ricongiungimento familiare può iniziare in
maniera diversa a seconda della legislazione e delle norme nazionali del paese di
destinazione.
Step 2
Il Consolato X, esamina la correttezza formale e sostanziale della richiesta di
ricongiungimento familiare (esame della veridicità del documento che autorizza
linizio della pratica di ricongiungimento) ed emette una lettera/documento che
consegna allapplicant o invia alla Missione OIM nel paese di origine. Tale lettera6
(allegato 1)che contiene le informazioni relative allo sponsor e allapplicant, reca
la fotografia dellapplicant e un timbro del Consolato. LOIM effettua il test
del DNA solo dopo aver ricevuto il documento di riferimento dal Consolato X.
Step 3
Lapplicante si reca presso lufficio dellOIM dove viene registrato in
unapposita lista o in uno specifico database. LOIM attribuisce a ciascun
applicant un numero progressivo che sarà di lì in poi utilizzato per le successive
comunicazioni tra gli uffici OIM; tale precauzione evita luso dei nomi degli
interessati (KEIT - Kenya; ETIT- Etiopia; NIG - Nigeria; GAN - Ghana, etc.). Le
informazioni fornite dagli applicants e registrate dai funzionari dellOIM riguardano
i recapiti degli applicants e degli sponsors e la natura della relazione familiare che li
lega. Al momento della registrazione lapplicant corrisponde un contributo
allOIM per la copertura dei costi di registrazione e spedizione.
Step 4
La lista o il database è inviato alla missione dellOIM nel paese di destinazione,
che convoca gli sponsors per effettuare il test del DNA. Un primo counselling viene svolto
dallOIM telefonicamente allo scopo di spiegare la procedura e le ragioni per cui si
richiede lesame nel caso in cui gli sponsors non siano informati della necessità di
sottoporsi al test. Gli sponsors vengono generalmente convocati via fax. LOIM
organizza di norma due prelievi del DNA al mese per gruppi di circa 20 persone (ciascuna
volta). Prima di presentarsi presso la missione OIM, gli sponsors - attraverso un bonifico
bancario - corrispondono allOIM 155 Euro per ogni test del DNA anticipando anche le
spese dei prelievi da effettuare ai loro familiari nei paesi di origine.
Step 5
I funzionari dellOIM nel paese di destinazione ricevono gli sponsors (in gruppi),
iniziano il counselling ed effettuano la registrazione e lidentificazione
individuale. La consulenza offerta dal personale dellOIM presuppone una approfondita
conoscenza del contesto socio-culturale del paese di origine degli sponsors e degli
applicants. La registrazione individuale è essenziale per lidentificazione degli
sponsors; durante la fase di registrazione, il personale OIM redige un Verbale
dellesame del DNA (un documento recante la fotografia dello sponsor)7 e attesta il
consenso dello stesso al test del DNA. Tale documento contiene la dichiarazione dello
sponsor di volersi sottoporre al test (i genitori di figli minorenni danno il proprio
consenso anche per questultimi). Durante la fase di registrazione lOIM
rilascia agli sponsors anche una dichiarazione che lorganizzazione utilizzerà i
campioni di DNA per i soli fini del ricongiungimento familiare.
Step 6
Gli sponsors si sottopongono al test del DNA. Il prelievo del DNA8 avviene alla presenza
di un funzionario OIM che assicura il corretto svolgimento delloperazione e di un
medico specializzato, in condizioni di privacy e riservatezza. Il prelievo è effettuato
attraverso luso di speciali spazzolini (tamponi - per la raccolta di saliva) e non
tramite prelievo di sangue. Lo spazzolino è uno strumento ben tollerato e non invasivo
(particolarmente importante quando occorre effettuare il prelievo su minori) e garantisce
la quantità di DNA necessaria per un risultato chiaro e preciso. Per ragioni di sicurezza
(nel caso uno spazzolino diventi inutilizzabile per cause di forza maggiore) vengono
utilizzati due tamponi per persona. Tra i vantaggi di tale procedura vi è anche la
facilità di spedizione degli stessi; i tamponi resistono a lungo anche ad una temperatura
ambiente.
Step 7
Una volta che gli sponsors si sono sottoposti al test del DNA, la Missione OIM nel paese
di destinazione comunica via e-mail alla Missione OIM nel paese di origine lavvenuta
effettuazione del prelievo e richiede la convocazione dei corrispettivi applicants nel
paese di origine. La Missione OIM nel paese di origine convoca gli applicants (ancora una
volta insieme
- in gruppi) ed effettua a sua volta i prelievi di DNA.
I funzionari dellOIM nel paese di
origine conducono il test del DNA seguendo le indicazioni previste nel punto (5). La
registrazione individuale e lidentificazione da parte del personale della Missione
dellOIM nel paese di origine avviene compilando un modulo ad hoc9. Tale formulario
contiene la fotografia e le impronte digitali dellapplicant. LOIM effettua
unintervista al singolo richiedente e invia il formulario e i tamponi via corriere
internazionale allOIM nel paese di destinazione. Tale spedizione ad opera dei
funzionari dellOIM del paese di origine, avviene nellimmediatezza del prelievo
e impedisce qualsiasi tentativo di frode.
Step 8
Il laboratorio confronta i campioni del DNA degli applicants con quelli degli sponsors
raccolti in precedenza, e fornisce i risultati (generalmente in due settimane)
allufficio OIM nel paese di destinazione. Lufficio OIM del paese di
destinazione comunica i risultati agli sponsors e, successivamente li invia per e-mail o
tramite corriere internazionale alla missione OIM nel paese di origine. La comunicazione
di un eventuale risultato negativo avviene seguendo rigidi principi di riservatezza.
LOIM informa immediatamente lo sponsor; questultimo dovrà decidere se e come
comunicare tale esito ai relativi applicants. Nella comunicazione il funzionario
dellOIM rimane imparziale senza indulgere in giudizi di merito sul comportamento
dello sponsor ma mostrando sempre rispetto per la concezione della famiglia degli sponsors
e degli applicants.
Grazie a una speciale procedura (di analisi statistica) sviluppata dallUniversità
di Firenze, lOIM è riuscita con successo a identificare anche relazioni non dirette
(ascendenti, discendenti, fratelli, etc.). Questo metodo, insieme al test DNA, ha
dimostrato di essere particolarmente utile nei casi in cui sia necessario identificare
legami parentali tra fratelli/sorelle laddove il padre o la madre non siano reperibili o
siano deceduti. Il risultato di questo nuovo test non consiste in una percentuale assoluta
ma in una probabilità di relazione.
La consulenza dellOIM agli sponsors e
agli applicants riguarda anche le possibilità di richiedere differenti tipi di visti
dingresso (per lavoro o per studio).
La comunicazione dei risultati del DNA alla Missione OIM nel paese di origine avviene via
e¬mail (in questo caso si utilizzano dei numeri progressivi), o inviando tramite corriere
internazionale una certificazione cartacea.
Step 9
Il personale dellOIM nel paese di origine comunica al Consolato X i risultati del
test del DNA. I campioni di DNA vengono conservati per un lungo periodo di tempo. Ciò
permette ad uno sponsor che si è già sottoposto al test del DNA di non dovere ripetere
lesame nel caso in cui presenti una nuova richiesta di ricongiungimento per un altro
membro della famiglia.
Lattività dellOIM non si limita allo svolgimento dellesame; in molti
casi lOIM si occupa anche di raccogliere la documentazione necessaria per
organizzare il viaggio degli applicants idonei in Italia.
5. ASPETTI PSICOSOCIALI
I cittadini di paesi terzi che hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare
e sono stati successivamente indirizzati allOIM per effettuare il test del DNA,
manifestano spesso sentimenti contrastanti. La riconoscenza verso le persone e
listituzione che esaminano la loro domanda di ricongiungimento si mescola infatti
allapprensione e alla frustrazione di dover intraprendere una così strana procedura
di accertamento del legame familiare. Limpossibilità di inserirsi nel processo
decisionale genera un alto livello di disagio.
Occorre dunque prestare attenzione a gli
aspetti psicosociali legati allintera procedura del test, soffermandosi su un
modello testato che contempli vari attori in uno specifico scenario, vale a dire il
setting in cui si fondono elementi materiali e immateriali.
La convocazione per il test del DNA è
qualcosa di più di un semplice appuntamento: è un incontro tra differenti culture,
sistemi di valori, tradizioni e in alcuni casi anche vecchi risentimenti e tensioni.
Facilitare lincontro significa facilitare lintera procedura; svolgere il
meeting presso lOIM significa creare delle condizioni positive per lincontro,
dal momento che in quanto organizzazione internazionale, lOIM non rappresenta il
paese di destinazione ma una rete di paesi di destinazione e di origine.
Gli attori coinvolti sono: un funzionario
dellOIM, un medico e i cittadini stranieri interessati. Lassistenza di un
mediatore culturale può contribuire a rendere lambiente più accogliente e
amichevole ed ad allentare le tensioni. Il mediatore culturale ha lobiettivo di
far sentire il cittadino straniero a casa. Egli non è un semplice
traduttore, ma si pone come il trait dunion tra il funzionario dellOIM, il
medico e i richiedenti, offrendo un più ampio quadro del retroterra culturale del paese
di origine. Considerato il suo ruolo, la selezione del mediatore culturale deve essere
effettuata con cura.
Il ruolo del medico è di più facile
identificazione allinterno di un contesto interculturale, poiché esso è
considerato una figura neutra da un punto di vista emotivo.
Il ruolo del funzionario dellOIM è
fondamentale. Egli, infatti, facilita, nella fase informativa preliminare, la
comunicazione sul gruppo di appartenenza sulla base della considerazione che
la famiglia è il primo gruppo di appartenenza di un individuo, il primo luogo di
socializzazione e interrelazione sociale.
Gli sponsors - convocati in gruppo per il
prelievo - condividono insieme un tempo limitato. Ciononostante, considerata la natura e
le ragioni alla base dellincontro, riescono a maturare in questo breve lasso di
tempo, la consapevolezza di una comune identità. Essi condividono infatti gli stessi
pensieri, emozioni e sentimenti.
In questo difficile contesto il ruolo del
funzionario dellOIM è quello di gestire correttamente il processo e la situazione
riconoscendo prontamente le dinamiche del gruppo di appartenenza. Lesperienza
maturata dallOIM nel campo del ricongiungimento familiare in favore di cittadini
somali e nigeriani, evidenzia come spesso, a seconda della nazionalità, ci si possa
confrontare con diverse dinamiche di gruppo.
Il funzionario dellOIM deve sempre
essere in grado di armonizzare gli articolati modelli culturali con i requisiti
procedurali e giuridici richiesti dai paesi di destinazione. Un esempio importante è il
concetto di famiglia. Mentre nel contesto occidentale tale definizione si riferisce a un
modello nucleare composto da genitori e figli, in un ambiente differente esso ha una
accezione più ampia. La famiglia africana per esempio include più relazioni, in molti
casi anche di non consanguineità.
RACCOMANDAZIONI
Limportanza del ricongiungimento familiare deve essere sottolineata soprattutto alla
luce dellenorme importanza che riveste per leffettiva integrazione di
cittadini di paesi terzi.
Il test deve
essere utilizzato come ultima risorsa laddove non esistano altre modalità di provare la
relazione di parentela tra applicants e sponsosr o laddove gli interessati vi si vogliano
sottoporre volontariamente in alternativa alla procedura standard (produzione di
documentazione). Il test non deve mai essere imposto.
Prima e durante
lincontro fissato per il prelievo del DNA è consigliato svolgere il counselling in
stretta collaborazione con un mediatore culturale che può rappresentare il trait
dunion tra la visione socio-culturale degli sponsors e i rigidi requisiti
richiesti dalle legislazioni dei paesi di destinazione. Gli sponsors infatti potrebbero
non comprendere immediatamente la ragione della richiesta del test del DNA oppure essere
in disaccordo sulla necessità di effettuarlo. Il mediatore culturale può contribuire a
chiarire la portata e le conseguenze del test e, al tempo stesso, evitare che gli sponsors
possano vivere lesame come una discriminazione nei loro confronti.
Prima di
sottoporsi al test del DNA, gli sponsors e gli applicants devono essere informati sui
requisiti di legge (limiti e condizioni) e sul significato del concetto occidentale di
famiglia, al fine di evitare che unincomprensione possa produrre un risultato
negativo dellesame.
Il rifiuto
dello sponsor di sottoporsi al test del DNA non deve essere interpretato come una
manifestazione di mala fede ma al contrario occorre cercare di comprendere le ragioni alla
base di un tale comportamento che possono spesso consistere nella mera impossibilità
economica di affrontare le spese dellesame.
Il funzionario
incaricato di supervisionare la correttezza e landamento del prelievo deve essere
aggiornato sulla situazione politica, sociale, economica e culturale del paese di origine
dei richiedenti. Egli deve altresì essere informato degli orientamenti religiosi e
culturali degli interessati.
Nel momento
della comunicazione dei risultati nel paese di origine è raccomandato lutilizzo
delle-mail (con specifica del solo numero della pratica) in luogo del corriere
internazionale, poiché veloce, facile e praticamente a costo zero.
La procedura di
prelievo nel paese di destinazione e di origine deve essere attuata nel più breve tempo
possibile soprattutto laddove vi siano dei minori.
La
comunicazione dellesito negativo del test, se inaspettata può avere un effetto
traumatico sullo sponsor e sulla sua famiglia. Particolare attenzione va prestata alla
tutela dei bambini, sia nel paese di destinazione che nel paese di origine. La reazione
dei bambini alla notizia di non far parte - biologicamente - della propria famiglia può
essere devastante; la stigmatizzazione sociale che ne deriva è in alcune culture
profonda10. La comunicazione dei risultati del test deve dunque sempre accompagnata da un
counselling specifico sulle ulteriori possibilità da percorrere per arrivare ad una
soluzione del problema (adozione, ecc.).
E
auspicabile che le autorità del paese di destinazione contribuiscano, almeno in parte,
alla copertura dei costi dellesame del DNA.
6. CASE STUDIES
Case study 1
Lapplicant vive da solo in Kenya da più di un anno, in attesa di raggiungere sua
nonna e sua zia in Italia; ha 12 anni. Al termine di lunghe e faticose ricerche,
lOIM finalmente riesce a individuare una particolare procedura (il test del DNA più
lanalisi statistica) in grado di attestare la relazione di parentela non diretta.
Dopo aver ricevuto i risultati positivi dei test, il Consolato italiano concorda con
lOIM il rilascio di un particolare visto per motivi di studio. E allora
possibile per lapplicant partire per lItalia; lOIM di Nairobi lo assiste
in tutte le procedure necessarie per lespatrio.
Case study 2
Lo sponsor è un rifugiato che vive in Italia. Dopo aver presentato una domanda di
ricongiungimento familiare si sottopone al test del DNA per identificare la relazione di
parentela con i suoi figli e la moglie. Uno dei test da un risultato negativo. A questo
punto lo sponsor dichiara che uno dei bambini è in effetti, figlio di sua cognata
(deceduta parecchi anni prima, durante un conflitto armato a Mogadiscio). La moglie dello
sponsor, che ha effettivamente cresciuto la bambina sin da piccola e non vuole
abbandonarla ad Addis Abeba, minaccia lo sponsor di rimanere in Etiopia con tutti gli
altri figli.
LOIM verifica, in stretta
collaborazione con lAmbasciata Italiana, la possibilità di seguire una procedura di
adozione, e suggerisce allo sponsor come iniziare tale iter. Dopo qualche tempo lo sponsor
riesce ad ottenere una dichiarazione di adozione da parte del tribunale etiope (Corte
Federale della Sharia), accettata in seguito, a fronte di ulteriori riscontri, da parte
dellAmbasciata Italiana in Addis Abeba.
INTERVISTA AL Sig. HUSSEIN/CASE
STUDY 2
"I ribelli fecero irruzione verso sera in casa mia, dove mi stavano aspettando
mia moglie e i miei due fratelli e, puntando le pistole contro di loro, gridarono:
"Dove si trova? Portateci da lui!. La mia famiglia non sapeva dove fossi
esattamente perché di solito cambiavo i miei nascondigli. I ribelli trascinarono i miei
fratelli allesterno della casa e gli spararono. Fortunatamente mia moglie fu
risparmiata.. In quel momento decisi di lasciare la Somalia".
Queste sono le parole del signor Hussein, un rifugiato di origine somala, che ora vive in
Italia con sua moglie e i suoi quattro figli. Sono venuti a trovarci allOIM per
raccontare la loro storia: le minacce di morte, la fuga disperata in Etiopia e infine
lapprodo in Italia. "Il viaggio verso lEtiopia è stato lungo e
pericoloso. Abbiamo raggiunto Gibuti e poi abbiamo proseguito in treno verso Addis Abeba.
Il freddo della notte era pungente ed io mi preoccupavo per i miei figli, ma alla fine ce
labbiamo fatta". Il signor Hussein precisa che anche in Etiopia è stato
difficile.
Il signor Hussein parte per lItalia da solo nel dicembre 1998, sperando di essere
raggiunto in breve tempo dalla famiglia. "In Italia ho avuto una buona
accoglienza, ma dal primo momento in cui sono arrivato, ho continuato a pensare alla mia
famiglia, e a desiderare di abbracciarli di nuovo". Egli ha poi ricordato delle
difficoltà relative al ricongiungimento familiare, al fatto che le autorità italiane non
riconoscevano i documenti di identità dei cittadini somali a causa della continua
instabilità politica in quel paese.
Poi il sollievo per lassistenza
dellOIM nella risoluzione del problema attraverso il test del DNA, concepito proprio
allo scopo di verificare la relazione di parentela. "Il 12 luglio del 2002 fu il
più bel giorno della mia vita: lOIM mi aveva confermato larrivo della mia
famiglia. Allaeroporto, scrutai a lungo uno per uno tutti i passeggeri. Per primo ho
visto Yusuf, il figlio maggiore, ma in un primo momento non riuscìi a riconoscerlo. Erano
passati tre anni da quando lavevo visto lultima volta. Si avvicinò a me e
disse: Papà, papà, sono io. Come è diventato alto, pensai, Sei tu,
Yusuf? Sì, papà, sono io!. Poi ho visto Asho e Amina e, finalmente,
mia moglie che teneva in braccio il bambino più piccolo.
Oggi il signor Hussein vive a Roma, si è
ben integrato ed ha ottimi rapporti con i suoi vicini. "Per i festeggiamenti in
occasione della fine del Ramadan i nostri amici ci hanno portato alcuni tradizionali dolci
natalizi italiani e abbiamo festeggiato il nuovo anno insieme", dice con una punta di
orgoglio. Gli chiediamo se un giorno tornerà in Somalia. "Tornerò là solo quando
la guerra sarà finita. Devo sistemare tutte le cose lasciate in sospeso. La situazione
ora è ancora piena di pericoli. Poche settimane fa, i figli di mio fratello sono stati
uccisi mentre camminavano per Mogadiscio. Speriamo che la prossima Conferenza di pace a
Nairobi sia un successo. Comunque, voglio vivere in Italia. Finalmente la mia famiglia è
qui con me".
Concludiamo la nostra chiacchierata
parlando dei figli, che hanno giocato durante tutta lintervista; vanno a scuola e
stanno imparando velocemente litaliano. Chiediamo a ognuno di loro: "Cosa
vorresti fare da grande?. Le risposte sono quelle di ogni bambino: il dottore,
linsegnante, il pilota
fino al più piccolo, Abduraman, tre anni, che mormora
qualcosa che ci lascia senza parole, per la sua affascinante innocenza: "Io da grande
voglio andare a scuola.
7. RAPPORTI NAZIONALI
Norvegia
Il test del DNA è stato utilizzato per la prima volta nel 1999 nei confronti di cittadini
somali. Le autorità norvegesi richiedono lesame quando ritengono che la
documentazione prodotta sia insufficiente o contraddittoria; il test del DNA è sempre
richiesto se la pratica di ricongiungimento familiare coinvolge un minore di dieci anni, a
meno che la relazione di parentela non possa essere altrimenti provata con documentazione
adeguata.
Lesame è svolto attraverso il
prelievo di sangue; lanalisi è effettuata dallIstituto di Medicina Forense
Norvegese e i risultati sono inviati alla Direzione per lImmigrazione (UDI). I costi
del test sono coperti dalle autorità norvegesi. Nel 2001 la Direzione per
lImmigrazione ha deciso di richiedere il test del DNA in via generale e di
estenderne lapplicazione a cittadini di altre nazionalità.
Danimarca
Nel 1997 una modifica alla normativa danese in materia di immigrazione ha previsto ex lege
lintroduzione del test del DNA per i casi di ricongiungimento familiare non
altrimenti documentabili. Tale modifica è stata ribadita anche dal nuovo Testo Unico
danese sullimmigrazione n. 608 del 17 luglio 2002 allart. 40 (c).
Ai sensi di tale normativa, il test del DNA è utilizzato allorquando:
- la documentazione di identità sia insufficiente;
- la documentazione sia giudicata poco attendibile.
Olanda
In Olanda il test del DNA è stato introdotto il 1 febbraio del 2000; tale procedura è
prevista nel caso in cui i richiedenti non siano in grado di produrre documentazione di
identità/certificati di famiglia. Le autorità competenti olandesi insieme al Ministero
degli Affari Esteri hanno redatto un protocollo che stabilisce in dettaglio la procedura
da seguire per effettuare il prelievo (campione di saliva). Il protocollo prevede al
momento del prelievo nel paese di origine, la presenza di un funzionario del Consolato
Olandese. Lopzione del DNA è offerta ai richiedenti che vi si sottopongono
volontariamente. Il costo dellesame (360 $ circa) è inizialmente a carico dei
richiedenti; tuttavia, a fronte di esito positivo, questi vengono rimborsati. Dal febbraio
2000 ad oggi si è ricorso allesame del DNA in 700 casi. Le autorità olandesi
stimano di effettuare circa 3.550 test allanno.
I cittadini (quasi sempre rifugiati) a cui
è più frequentemente richiesto lesame del DNA sono gli Iracheni gli Afgani e i
Somali. Un rapporto del Ministero della Giustizia (relativo agli anni 2000/2001) ha
ribadito come il ricorso al test del DNA abbia ridotto sensibilmente i casi di richieste
infondate e quanto si sia rivelato utile alle rappresentanze olandesi per una celere
definizione delle richieste di ricongiungimento familiare11.
Finlandia
In Finlandia, il ricorso al test del DNA è previsto formalmente dalla nuova legge
sullimmigrazione del 2000 allarticolo 18/e (114/2000). Tale opzione è
considerata come unopportunità per coloro che non riescono altrimenti a provare il
vincolo. Presupposto fondamentale per lapplicazione del test è il consenso
informato dellinteressato. Il test nel paese di origine degli interessati viene
effettuato presso le rappresentanze diplomatiche finlandesi.
I cittadini a cui è più frequentemente
richiesto il test del DNA sono gli Iracheni e i Somali, ma lesame è largamente
utilizzato anche nei confronti di Angolani e cittadini della Repubblica Democratica del
Congo. Il costo dellesame si aggira intorno ai 300 $ ed è a carico del Governo
finlandese. Qualora il test dia esito negativo, il richiedente deve necessariamente
rimborsare lo Stato.
I test prelevati nei paesi di origine
presso le rappresentanze finlandesi, vengono inviati allIstituto Nazionale di Salute
Pubblica ad Helsinki per lesame e lattribuzione della parentela.
Lesperienza della Direzione Finlandese sullImmigrazione in merito
allapplicazione del test è positiva; secondo tale autorità, infatti il ricorso al
test realizza il duplice scopo di permettere di velocizzare il procedimento di
ricongiungimento familiare e promuovere la realizzazione dellunità familiare12.
Belgio
Il Governo belga ha introdotto, in via sperimentale, il ricorso allesame del DNA
nella seconda metà del 2003; in particolare, a seguito di un accordo tra il Ministero
degli Esteri e il Ministero dellInterno, specifiche istruzioni in tal senso sono
state inviate ai Consolati e alle Ambasciate Belga ad Abidjan, Addis Abeba, Islamabad,
Kinshasa, Lagos, Nuova Delhi, Beijing, Lubumbashi e Shangai.
Il test che è effettuato mediante prelievo
di sangue, è su base volontaria. A tal riguardo gli interessati devono compilare uno
specifico modulo e prestare il proprio consenso. La procedura viene attivata laddove la
documentazione atta a comprovare la relazione di parentela sia insufficiente o manchi del
tutto.
Il prelievo di sangue in Belgio è
effettuato a cura del Genetic Fingerprint Laboratory of Hospital Erasme; nei
paesi di origine dei richiedenti il prelievo è invece organizzato dalla rappresentanza
belga competente.
Il costo del test è di Euro 200 a persona,
ma i richiedenti il ricongiungimento devono coprire anche le spese di spedizione dei
campioni in Belgio, dove è effettuato il confronto tra i due o più campioni.
I risultati delle analisi vengono forniti
entro 4/6 settimane. I campioni vengono conservati nelleventualità che possano
essere funzionali ad ulteriori richieste di ricongiungimento familiare presentate dagli
stessi richiedenti in favore di altri familiari.
Una prima valutazione di tale procedura
verrà condotta nel corso del 2004. Qualora i risultati fossero incoraggianti, il Governo
belga predisporrà una vera e propria lettera circolare da inviare alla
totalità delle sue rappresentanze presenti in paesi terzi e valuterà lipotesi di
apportare delle modifiche per prevedere tale procedura anche nella legge belga per
limmigrazione del 15 Dicembre 1980.
Germania
In Germania il ricorso al test del DNA rappresenta una procedura standard, iniziata già
nel 1997. Gli uffici locali che si occupano di registrare le domande di ricongiungimento
chiedono molto frequentemente agli sponsors residenti nel paese di sottoporsi al test del
DNA attraverso un prelievo di sangue. In questa procedura sono coinvolte in prima persona
anche le ambasciate tedesche nei paesi di origine che si occupano di effettuare i prelievi
ai presunti parenti richiedenti il ricongiungimento. Le analisi vengono effettuate
dallIstituto di Medicina Forense. Il costo dellesame è a carico dei
richiedenti e si aggira intorno ai 335 $. Lesame è richiesto frequentemente a
cittadini Turchi e Iracheni.
Australia
In Australia il test del DNA è stato utilizzato per la prima volta intorno al 1996 dal
Dipartimento per lImmigrazione e gli Affari Multiculturali (DIMA) come extrema ratio
allo scopo di risolvere quelle richieste di ricongiungimento che sarebbero altrimenti
respinte, allorquando:
- la documentazione di identità sia insufficiente;
- la documentazione sia giudicata poco attendibile.
La valutazione
dellinsufficienza/credibilità della documentazione è di competenza dei funzionari
dellUfficio immigrazione. Il ricorso al test da parte dei richiedenti è effettuato
su base volontaria.
Nel 1999 il DIMA ha pubblicato delle linee
guida per lapplicazione e il ricorso al test (DIMAs guidelines for DNA testing
in the Family Stream).
Tali linee guida contengono, inter alia, le
seguenti raccomandazioni:
- la necessità di informare il prima possibile i richiedenti il
ricongiungimento sulla possibilità di ricorrere al test del DNA;
- la possibilità per le persone interessate di produrre ulteriore
documentazione a corredo della propria richiesta di ricongiungimento;
- lopportunità di informare i richiedenti in una lingua a loro
comprensibile sulle conseguenze di un esito negativo dellesame del DNA;
- la necessità di ottenere il
consenso informato degli interessati prima di sottoporli allesame.
Il costo del test del DNA è a carico dei richiedenti il ricongiungimento e si aggira
intorno ai 520 $ ma le autorità australiane stanno considerando lipotesi di coprire
la spesa degli esami dei rifugiati.
Allo scopo di certificare lidentità
del richiedente e controllare che la procedura sia seguita correttamente e i campioni
inviati senza interferenze di sorta, un funzionario di ambasciata è presente al momento
del prelievo. Il ricorso al test da parte dei richiedenti è effettuato su base
volontaria.
Dal momento che le autorità australiane
sono consapevoli che il costo del test può rappresentare un ostacolo per alcuni
potenziali richiedenti, nessuna conseguenza negativa è prevista nel caso di rifiuto di
sottoporsi allesame. Il ricorso al test è molto frequente presso le Ambasciate
australiane di Manila, Phnom Penh, Ho Chi Minh City e Nairobi; ciò è dovuto
allalta incidenza di documentazione non attendibile o alla mancanza di autorità
competenti per la certificazione nei paesi di riferimento.
Nuova Zelanda
Il Servizio per lImmigrazione della Nuova Zelanda (NZYS) ha iniziato ad effettuare i
test del DNA nel 1999. Tale procedura è stata abbandonata nel 2000 a causa di una serie
di perplessità legate per lo più a questioni di privacy. Lesame è stato
reintrodotto nel 2003 e il Servizio per lImmigrazione della Nuova Zelanda ha da
ultimo redatto un documento interno che recepisce una serie di osservazioni formulate da
diversi enti e da organismi governativi e non per la predisposizione e svolgimento degli
esami.
Secondo tale documento, nel caso in cui i
richiedenti il ricongiungimento familiare siano rifugiati (che rientrano nelle quote
previste ogni anno), i costi del test possono essere coperti dal governo neozelandese.
Particolare attenzione viene prestata, nel documento, alla tutela della privacy dei
richiedenti e alla questione di un counselling mirato per una migliore informazione sulle
implicazioni dellesame del DNA e sulle conseguenze di un eventuale esito negativo
dei risultati.
Stati Uniti
Ai sensi del Volume 22 del Codice Federale statunitense, sezione 51.40, lobbligo di
provare una relazione di parentela è a carico dei richiedenti il ricongiungimento
familiare. Nel caso in cui la documentazione attestante il vincolo familiare sia reputata
insufficiente, i richiedenti possono sottoporsi al test del DNA.
Gli esami possono essere effettuati presso
laboratori specializzati negli Stati Uniti o nel paese di origine o provenienza dei
richiedenti. Nel caso in cui i richiedenti decidano di fare analizzare i campioni di DNA
negli Stati Uniti, lesame è svolto secondo regole e linee guida prestabilite
dallAmerican Association of Blood Banks e un kit con le istruzioni e
lattrezzatura necessaria per effettuare il prelievo è inviato alla Rappresentanza
americana di riferimento.
Lanalisi è solitamente svolta
attraverso un prelievo di sangue ma è possibile ricorrere anche ad un prelievo di saliva
attraverso il meno invasivo metodo del tampone boccale.
Particolare attenzione è prestata alle
procedure di prelievo, analisi e spedizione allo scopo di garantire la correttezza e
sicurezza del procedimento e assicurare la genuinità dei risultati. I costi
dellesame, comprese le spese di spedizione, sono a carico dei richiedenti e devono
essere pagate in anticipo.
Il 22 maggio 2003, il Dipartimento di Stato
per la Popolazione, i Rifugiati e la Migrazione (U.S. Department for Population, Refugees
and Migration) ha istituito un Programma denominato SOP - Standard Operating
Procedures stando al quale, le domande di ricongiungimento già presentate e
rifiutate per motivi inerenti alla documentazione, possono essere riconsiderate, laddove
le persone interessate decidano di sottoporsi al test del DNA.
Canada
Il Canada ha iniziato a utilizzare il test del DNA nei casi di ricongiungimento familiare
nel 1991. In un primo tempo il ricorso al test era determinato dalla mancanza della
documentazione necessaria a provare i vincoli di parentela, ma da ultimo13 le autorità
canadesi hanno deciso di utilizzare tale esame anche nei casi in cui la certificazione
prodotta è ritenuta insufficiente o non veritiera.
La Società Canadese di Medicina Forense è
lente deputato ad accreditare i laboratori specializzati presso i quali vengono
effettuati gli esami di DNA. Il ricorso al test è su base volontaria e i richiedenti il
ricongiungimento familiare devono coprire i costi e le spese delle analisi. La presenza di
un funzionario di ambasciata è prevista durante lo svolgimento del prelievo per
assicurare la sicurezza e correttezza della procedura.
NOTE
1. Il ricongiungimento familiare é uno strumento necessario per permettere la vita
familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita
lintegrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri (Direttiva
2003/86/CE del 22/09/2003).
2. La situazione dei rifugiati
richiede unattenzione particolare in considerazione delle ragioni che hanno
costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere lì una
normale vita familiare. In considerazione di ciò occorre prevedere condizioni più
favorevoli per lesercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare (Direttiva
2003/86/CE del 22/09/2003).
3. La possibilità di limitare il
diritto al ricongiungimento familiare dei minori che abbiano superato i dodici anni e che
non risidedono in via principale con il soggiornante, intende tener conto della capacità
di integrazione dei minori nei primi anni di vita e assicurare che essi acquisiscano a
scuola listruzione e le competenze linguistiche necessarie (Direttiva 2003/86/CE del
22/09/2003).
4. Rif: 1: XVIII Congresso Gruppo
degli Ematologi Forensi Italiani
5. Migration, Identity and DNA Testing in Family Reunification paper presented by
Dr. Davide T. Mosca, IOM Regional Medical Officer for Africa and Middle East at the DNA
Testing and Human Rights Conference, Berkeley CA 2001.
6. Vedi allegato 1.
7. Vedi allegato 2.
8. Procedura per la raccolta di
saliva: aprire la confezione, usare il tampone come se fosse uno spazzolino, sfregando con
forza sulle gengive e sulla superficie interna delle guance e poi reintrodurre il tampone
nella confezione.
9. Vedi allegato 3 10. Exploring the
Use of DNA Testing for Family Reunification J.Taitz, J.E.M Weekers, D.T. Mosca
International Organization for Migration 2001.
11. Evaluation report on DNA
(Netherlands: Ministry of Justice 2001).
12. DNA testing for family
reunification: Directorate of Immigration Finland Experiences of the First Year (Finland:
Directorate of Immigration: 2001)
13. Citizenship and Immigration
Canada, Social Policy and Programs Revised OP 1, Section 5 DNA Test for
Relationship CIC OM No. 00-27, 10 luglio 2000, p.2.
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